Marittimi: certificazione di malattia valida anche se redatta su moduli non regolamentari
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 31/05/2018 n.2184, ha precisato che il rapporto di lavoro a termine con i lavoratori marittimi, legato al singolo imbarco, viene a cessare in caso di sbarco, con la conseguenza che il dipendente non è più assistito dall’USMAF-SASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera.
Per fruire della relativa indennità, il lavoratore dovrà trasmettere all’INPS la certificazione medica, ove rilasciata in modalità cartacea, entro 2 giorni dalla data del rilascio per non incorrere nelle sanzioni normativamente previste (consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per tutti i giorni di immotivato ritardo).
L’Istituto previdenziale ha inoltre riscontrato che in diversi casi non sono stati utilizzati i modelli “Mal.1” “Mal.2” e “Mal.3”, ma certificazioni redatte su format generici. A tal riguardo precisa che, ai fini dell’erogazione delle indennità di malattia, deve attribuirsi validità anche alla certificazione redatta su modelli non standardizzati, sempreché dalla stessa siano rilevabili gli elementi obbligatori essenziali ed idonei a consentire l’erogazione della prestazione, consistenti nel: nominativo del lavoratore, diagnosi e prognosi, intestazione, data del rilascio, timbro e firma del medico, nonché l'abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito, ai fini della reperibilità per il controllo pubblicistico della malattia.
Inoltre, se la certificazione redatta su modulari non regolamentari, pur presentando gli elementi essenziali, senza i quali l'atto non è neppure qualificabile come "certificato" (e, cioè, nominativo, intestazione e prognosi), manchi di altri requisiti rilevanti ai fini di interesse (diagnosi, data e firma), la necessaria regolarizzazione della stessa dovrà essere operata, tramite l'interessato, dai medesimi medici redattori.
L’INPS infine affronta anche il caso in cui la certificazione di malattia viene rilasciata al di fuori della UE (eventi di malattia insorta durante l’imbarco e comportanti lo sbarco oppure eventi di malattia di lavoratori non più assistiti secondo gli assetti delle descritte competenze del Ministero della Salute e presi in carico dalle istituzioni sanitarie localmente competenti). In queste circostanze, le certificazioni sono ritenute valide soltanto se ricorre uno dei seguenti casi:
- i lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi extracomunitari con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale devono rivolgersi all'Autorità sanitaria locale per ottenere il riconoscimento dello stato di malattia. In tali casi non occorre la legalizzazione del certificato;
- i lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale devono trasmettere entro due giorni dal rilascio la certificazione al datore di lavoro e all'INPS. In tali casi la certificazione medica deve essere legalizzata.
- i lavoratori italiani dipendenti da aziende operanti all'estero in Paesi extra CEE non convenzionati, ma tenute agli adempimenti contributivi in Italia, che si ammalano in Paesi esteri che non ricadono nella disciplina dei regolamenti europei o delle Convenzioni bilaterali, devono inviare al datore di lavoro, entro 5 giorni dal rilascio, l'attestazione di malattia ed alla locale rappresentanza diplomatica consolare il certificato di diagnosi e prognosi. Quest’ultima curerà anche le eventuali visite mediche di controllo e il successivo inoltro degli atti all'INPS.
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