Marittimi: quali elementi nella base di calcolo dell’indennità di malattia
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 803 del 23 febbraio 2024, con riferimento alla gestione delle domande fondate su eventi di malattia per i lavoratori marittimi insorti entro il 31 dicembre 2023, ha fornito nuovi chiarimenti.
In particolare, peri citati eventi di malattia, si conferma che costituiscono base di calcolo le componenti retributive come determinate dall’art. 10 del regio D.L. 1918/1937 – nella formulazione previgente alla riforma di cui alla legge di Bilancio 2024 - nonché quelle aventi fondamento nella contrattazione collettiva. Ciò significa che, ai fini del calcolo della prestazione, devono essere considerate anche le voci retributive riconducibili, oltre che alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, sempreché si tratti di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria.
L’Istituto previdenziale ha, inoltre, precisato che, stante l’utilizzo, per gli eventi di malattia antecedenti al 1° gennaio 2024, di un apposito flusso per l’invio dei dati retributivi, le Strutture territoriali effettuano le verifiche di congruenza tra i dati dichiarati nel suddetto flusso e riferiti ai 30 giorni precedenti lo sbarco e l’importo esposto nell’elemento relativo alla retribuzione teorica nei flussi Uniemens di riferimento, relativi, invece, alla mensilità in cui avviene lo sbarco medesimo.
A tale fine, occorre altresì tenere presente che eventuali componenti retributive imponibili liquidate in unica soluzione in occasione dell’evento dello sbarco e, quindi, interamente denunciate sul flusso Uniemens della mensilità in cui avviene lo sbarco, devono essere opportunamente riparametrate sulla base di un numero di mensilità pari a quelle interessate dal rapporto di lavoro per il quale viene liquidata la voce retributiva anche mediante acquisizione delle buste paga ove utili a eventuali supplementi istruttori.
Riproduzione riservata ©