Marittimi: indennità di malattia ridotta dal 2024
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024, facendo seguito alla Legge di Bilancio 2024, ha precisato che al fine di assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia in favore dei lavoratori marittimi, le indennità di inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare (RDL 1918/1937) devono essere provvisoriamente determinate sulla base dell’ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro.
Inoltre, in caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, l’INPS procederà alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti.
L’intervento dell’INPS ruota intorno alla tutela della malattia dei marittimi, dopo che la Legge 213/2023 ha previsto, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, che l’indennità giornaliera sia pari al 60% della retribuzione.
La stessa Legge di Bilancio ha anche previsto, con riferimento alla base di calcolo, che l’indennità sia determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso; laddove l’evento di malattia si sia verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.
In origine le indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare erano indennizzate in misura pari al 75% del salario effettivamente percepito dall’assicurato nei 30 giorni precedenti lo sbarco.
Si coglie l’occasione per ricordare che per personale marittimo, secondo l’art. 114 del Codice della navigazione, si intende: la gente di mare, il personale addetto ai servizi dei porti, il personale tecnico delle costruzioni navali.
La gente di mare è, a sua volta, è suddivisa in tre categorie, ai sensi dell’art.115 del predetto Codiceersonale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo, personale addetto ai servizi complementari di bordo e personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.
Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2014 la gestione della malattia (e della maternità) della gente di mare è affidata all’INPS che garantisce, oltre alla predetta tutela, anche l’indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro, riconosciuta sulla base della contrattazione collettiva specifica di settore, corrisposta nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia;
L’INPS, si riserva di emanare una successiva circolare di dettaglio sull’argomento, precisando che le componenti retributive da includere nella base di calcolo delle indennità di malattia devono essere espressamente previste in specifiche norme di legge o del contratto collettivo di categoria.
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