L’INPS, con il messaggio n. 2576 del 27 giugno 2022, ha fornito le indicazioni per la presentazione degli eventuali riesami da parte dei richiedenti l’indennità di cui all’art. 1, commi da 315 a 319, della L. 178/2020, le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Allo scopo, si ricorda che la norma in commento prevede la concessione di un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e nella misura di 40 euro netti al giorno, in favore delle seguenti categorie di lavoratori autonomi che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19:

-          armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;

-          pescatori autonomi;

-          soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958.

Con la circolare 173/2021 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità COVID-19 in favore dei suddetti lavoratori e alla quale si rinvia per l’individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori.

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito istituzionale dell’INPS utilizzando il servizio “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.