Marittimi: bonus adjustment nel calcolo dell’indennità di malattia
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2022 del 29 maggio 2024, fornito chiarimenti in merito all’inclusione della voce retributiva c.d. “bonus adjustment - gross up” nel computo della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) da considerare ai fini del calcolo delle indennità di malattia per i lavoratori marittimi.
Innanzi tutto, appare opportuno ricordare che la L. di Bilancio 2024 ha modificato le norme che disciplinano l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare dei lavoratori marittimi, stabilendo che - per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024 - dette indennità siano corrisposte nella misura del 60% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso. Allo scopo, si vedano anche le istruzioni fornite dall’INPS, con la circolare 55/2024.
Ciò posto, l’Istituto previdenziale, con il messaggio odierno, precisa che la citata voce retributiva c.d. “bonus adjustment - gross up” è una componente a carattere ricorrente, ancorché variabile nel suo importo mensile, corrisposta su base mensile e non giornaliera.
Si tratta, per vero, di retribuzione imponibile, in quanto non appartenente alle voci di cui di cui all’art. 51, commi 2 e ss., del TUIR, nel quale sono indicati i redditi che non concorrono a costituire reddito da lavoro dipendente, restando, quindi, esclusi dall’imponibile contributivo.
Di conseguenza – prosegue l’INPS -, appare evidente che anche la suddetta voce retributiva “bonus adjustment - gross up” rientri nel computo della RMGG.
Laddove, invece, la pattuizione individuale preveda che la voce retributiva in commento debba essere corrisposta dal datore di lavoro anche durante il periodo di malattia, la stessa deve rimanere esclusa dal calcolo della RMGG, in applicazione dei criteri generali relativi alla natura compensativa del mancato guadagno propria dell’indennità di malattia.
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