Marche: individuati i criteri e le linee guida per la sperimentazione dell'apprendistato professionalizzante
A cura della redazione
La Regione Marche aggiunge un altro tassello al fine dell'attivazione della fase sperimentale (della durata di 18 mesi) del contratto di apprendistato disciplinato dall'art. 49 del Dlgs 276/2003, dando attuazione alla legge regionale 19/01/2005 n.2 e prevedendo i criteri e le linee guida necessari per la stipula del contratto, anche se il via definitivo ci sarà soltanto dopo che saranno approvati i profili formativi.
Il regolamento adottato dalla Giunta regione Marche il 28 luglio scorso troverà applicazione soltanto nei settori di attività per i quali la Regione approverà i profili formativi e la contrattazione collettiva abbia disciplinato o disciplinerà gli aspetti di propria competenza.
Tra le principali novità che emergono dalla lettura del provvedimento merita di essere evidenziata quella che prevede che il parere di conformità attestante la coerenza del piano formativo individuale con le linee guida ed i profili formativi da richiedersi all'ente bilaterale possa essere effettuato non preventivamente la stipula del contratto di apprendistato, ma entro cinque giorni dall'assunzione del giovane. Ciò sta a significare che non è più un requisito essenziale ai fini della stipula, ma semplicemente un'attestazione di regolarità del contratto di apprendistato già costituito.
Se mancano gli enti bilaterali il parere di conformità può essere richiesto alle Province entro il cui territorio è ubicata l'unità produttiva. Il parere di conformità viene rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta anche attraverso il meccanismo del silenzio assenso.
Nel caso in cui sia necessario acquisire da parte dell'organo certificatore ulteriore documentazione prima del giudizio, il datore di lavoro deve provvedervi entro i 10 giorni successivi. In caso di mancata collaborazione dell'azienda ad integrare la documentazione richiesta ne verrà data informativa ai servizi ispettivi del Ministero del lavoro e dell'INPS per le opportune verifiche.
Per quanto riguarda i soggetti abilitati ad erogare la formazione formale, il regolamento li individua in:
- Enti di formazione accreditati dalla Regione;
- datore di lavoro in possesso di qualifica di impresa formativa accreditata;
- datori di lavoro in possesso della sola capacità formativa interna.
Per ottenere il riconoscimento della capacità formativa interna, i datori di lavoro interessati devono possedere i seguenti requisiti:
- utilizzo per la docenza di lavoratori dipendenti con almeno 3 anni di esperienza professionale nelle attività inerenti la qualificazione che l'apprendista dovrebbe raggiungere al termine del contratto, idonei al trasferimento delle competenze, in possesso di diploma di scuola media superiore oppure di attestato di qualifica rilasciato da un Istituto professionale di Stato oppure attestato di qualifica rilasciato al termine del corso di formazione professionale ex lege 845/78;
- disponibilità di locali idonei al corretto svolgimento della formazione;
- presenza di tutori aziendali che hanno frequentato almeno per 12 ore un corso di formazione erogato da enti formativi accreditati.
Per ottenere il riconoscimento della capacità formativa interna l'azienda deve presentare apposita domanda alla Provincia che attestata il possesso dei requisiti. La Provincia dopo aver verificato la documentazione presentata, se l'esito è positivo, provvede ad iscrivere l'azienda in un apposito elenco provinciale. L'iscrizione è gratuita e ha durata triennale può essere rinnovata a scadenza per altri tre anni purché vengano mantenuti i requisiti richiesti.
Invece le imprese formative accreditate possono erogare internamente l'intero monte ore di formazione formale pari a 120 ore all'anno. Nel caso in cui vi sia un gruppo di imprese ai sensi dell'art. 2359 c.c. l'impresa che ha ricevuto l'accreditamento può erogare la formazione anche agli apprendisti assunti dalle alte imprese del gruppo.
Delle 120 ore/anno previste per la formazione formale, 40 ore per il primo anno e 50 ore per il secondo devono essere destinate all'acquisizione della formazione di tipo professionalizzante in situazione non produttiva (ossia non durante lo svolgimento dell'attività lavorativa).
Se l'attività formativa è stata svolta presso più datori di lavoro è possibile cumularla ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Inoltre il regolamento di attuazione della legge regionale 2/2005 si occupa anche dei profili formativi necessari al fine di poter predisporre il piano formativo individuale che il giovane deve seguire.
In particolare viene assegnato alla Regione il compito di definirli previo accordo con le associazioni di categoria prendendo in considerazione gli elaborati prodotti dalla Commissione nazionale istituita dal Ministero del lavoro con il supporto tecnico dell'Isfol.
Al fine di elabora i profili formativi potranno essere istituite presso ciascun settore interessato delle apposite Commissioni Tecniche con lo scopo di individuare gli obiettivi professionalizzanti per ogni profilo formativo.
La Regione provvede ad approvare i profili formativi dopo aver recepito gli elaborati presentati dalle Commissioni Tecniche.
A seguito dell'approvazione dei profili formativi è possibile utilizzare il contratto di apprendistato professionalizzante nel settore di interesse, purchè la contrattazione collettiva abbia provveduto a disciplinare la tipologia. In caso contrario gli effetti dell'approvazione dei profili formativi restano sospesi sino al momento dell'intervento contrattuale.
Il regolamento inoltre chiarisce un importante aspetto relativo all'erogazione della formazione. In particolare è stabilito che se l'apprendista non può partecipare a corsi formativi perché gli enti pubblici che dovrebbero erogare la formazione formale mancano, le agevolazioni contributive vengono comunque riconosciute al datore di lavoro. Sembrerebbe quindi voler dire che se l'azienda non è in grado di erogare la formazione formale internamente per mancanza dei requisiti necessari e gli enti formativi esterni mancano, lo sconto contributivo viene comunque riconosciuto al datore di lavoro.
Infine è il caso di ricordare che le attività formative sono finanziate con risorse pubbliche date da stanziamenti nazionali e stanziamenti erogati discrezionalmente dalle Province. Al fine però di non sperperare le risorse vengono fissati dei limiti. Più precisamente il costo massimo riconoscibile agli enti di formazione accreditati è fissato in 9 euro/ora/allievo per la formazione esterna nel caso in cui l'azienda non sia in grado di erogarla internamente. Se invece l'erogazione è interna, sia che avvenga da imprese formative accreditate piuttosto che da quelle con capacità formativa interna iscritte nell'apposito elenco tenuto e gestito dalle Province i costi non possono superare i 3,5 euro/ora/allievo.