La Camera dei deputati, nella seduta del 15 luglio 2011, ha approvato il DDL sulla stabilizzazione finanziaria che converte con modificazioni il DL 98/2011 che adesso attende solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Rispetto al testo originario la legge di conversione prevede le seguenti modifiche interessanti il mondo del lavoro:
- E’ stato previsto che, per il biennio 2012-2013, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici non operi esclusivamente con riferimento ai trattamenti di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. Si applicherà invece nella misura del 70% per la sola fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo.
- E’ stato disposto l’anticipo del primo adeguamento della pensione alla speranza di vita al 1° gennaio 2013.
- Il nuovo comma 22-bis ha introdotto un contributo di perequazione, applicabile dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici più elevati corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi che superino i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro, e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro.
- I nuovi commi 22-ter, 22-quater e 22-quinquies prevedono un posticipo delle decorrenze del pensionamento di anzianità, pari a 1 mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012, a 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e a 3 mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014; le decorrenze previgenti continuano tuttavia ad applicarsi a un contingente di 5.000 lavoratori che si trovino in particolari condizioni.
-  a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 l’aliquota IRAP è aumentata al 4,20 per cento (+0,30 per cento rispetto all’aliquota ordinaria, pari al 3,9 per cento) anche nei confronti delle società esercenti attività in concessione, purché diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.
- Viene modificata la disciplina fiscale delle cd. Stock options e dei bonus corrisposti a dirigenti e collaboratori di imprese operanti nel settore finanziario, mediante l’aumento della quota di reddito imponibile colpita dall’addizionale nella misura del 10 per cento: per i compensi percepiti dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, essa si applicherà sull’ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione in luogo dell’ammontare che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione.
- a decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi si applica, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione o che l’abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e fino al periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno d’età. Contestualmente l’imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012.
- è stata ampliata l’area dell’esenzione dal contributo unificato per le controversie in materia di lavoro: il pagamento del contributo è dovuto dalle parti titolari di un reddito IRPEF pari a tre volte il reddito massimo richiesto per l’accesso al gratuito patrocinio, ovvero almeno 31.884,48 euro. In origine invece era un reddito di almeno 21.256,32 euro.