Nella seduta del 7/09/2011 il Senato della Repubblica ha posto il voto di fiducia al testo del DDL di conversione del DL 138/2011 (c.d. Manovra di Ferragosto) con gli emendamenti presentati dal Governo, tra i quali l’aumento di un punto percentuale dell’IVA su alcuni prodotti che adesso passa dal 20% al 21%.
In particolare l’incremento dell’IVA riguarderà una serie di beni e servizi tra i quali: alcuni alimenti (come il cibo per cani e gatti), gli apparecchi di registrazione e riproduzione di immagini e suono, le auto, le bevande, le case di lusso, i gioielli, le pellicce, le palestre e gli impianti sportivi, i prodotti farmaceutici, i profumi e gli altri articoli da toilette, il tabacco ed il vestiario di adulti e bambini.
Subisce una modifica anche il contributo di solidarietà (super IRPEF) che adesso prevede una sola aliquota pari al 3% da applicare sui redditi oltre i 300 mila euro.
Novità si registrano anche in ambito pensionistico. L’innalzamento dell’età pensionabile a 65 anni per le donne non inizierà più dal 2016 come originariamente previsto, ma dal 2014, per completarsi nel 2026.
Tra le disposizioni di maggiore interesse, va evidenziata quella contenuta nell’art. 8 destinato alla contrattazione di prossimità. In sostanza viene riconosciuto ai contratti collettivi aziendali e territoriali la possibilità di derogare alla contrattazione e normativa nazionale per finalità attinenti: alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività. Perché la deroga possa ritenersi valida, è necessario che il contratto collettivo sia sottoscritto con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda. Le intese in deroga possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento tra le altre a: mansioni del lavoratore, contratto a termine, impianti audiovisivi, orario di lavoro, modalità di assunzione, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro.  I contratti collettivi potranno derogare anche sulle conseguenze del licenziamento intimato dal datore di lavoro. Restano però esclusi dalla regolamentazione: il licenziamento in concomitanza del matrimonio, quello durante la gravidanza e il congedo parentale, durante la malattia del bambino (compresi i casi di adozione e affidamento).
Infine riguardo alle festività, l’emendamento conferma che le feste dei santi patroni potranno essere fatte coincidere al fine di salvaguardare la produttività aziendale, con un DPCM da emanarsi entro il mese di novembre dell’anno precedente, al venerdì precedente, al lunedì successivo oppure con la domenica. Restano escluse invece le solennità del 1 maggio, del 2 giugno e del 25 aprile.