Manovra d'estate: i chiarimenti ministeriali sulle disposizioni in materia di lavoro
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 02/07/2008 n. prot. 9009, ha tra le altre cose precisato che fino a che non verrà istituito il libro unico del lavoro con decreto ministeriale, continuano a rimanere in vigore le disposizioni che disciplinano i libri paga e matricola.
Nel libro unico trovano spazio anche i lavoratori a domicilio diversamente dal coniuge, dai figli, dai parenti e dagli affini del datore di lavoro (nel caso di impresa familiare) ed i soci di cooperativa che invece non devono essere annotati sul predetto libro.
La consegna al lavoratore all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro della copia della comunicazione effettuata al Centro per l'impiego oppure della copia del contratto individuale contenente le informazioni di cui al DLgs 152/1997 assolve all'obbligo della consegna della dichiarazione di assunzione.
Anche i lavoratori mobili, sia in proprio che per conto terzi, devono registrare i loro dati nel libro unico del lavoro. Viene invece abrogato il registro per gli autotrasportatori previsto dal Dlgs 234/2007.
Il Ministero ricorda che il DL 112/2008 modifica anche la definizione di lavoratore mobile includendovi sia coloro che svolgono la loro attività in proprio sia quelli che operano per conto terzi.
Inoltre viene escluso dalle disposizioni sull'orario di lavoro contenute nel DLgs 66/2003 il personale dei servizi di vigilanza privata.
Per quanto riguarda il riposo giornaliero delle 11 ore consecutive ogni 24 ore, il Ministero del lavoro ricorda che la consecutività può essere derogata non solo per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, ma anche per quelle in cui vi è l'obbligo da parte del lavoratore della reperibilità.
Invece per quanto riguarda il riposo settimanale pari a 24 ore consecutive ogni sette giorni di lavoro (da cumulare con le 11 ore del riposo giornaliero) la circolare evidenzia che il periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
E' stata eliminata la sanzione nel caso in cui il datore di lavoro non faccia coincidere il riposo settimanale con la domenica. Il datore sarà invece punito se non fa fruire al lavoratore il riposo settimane.
Per quanto riguarda la sanzione della sospensione dell'attività imprenditoriale questa rimane esclusivamente nell'ipotesi di lavoro nero in misura pari o superiore al 20% della manodopera trovata sul posto di lavoro e di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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