L'art. 15-bis della legge 127/2007 ha definitivamente risolto l'annosa vicenda relativa alla determinazione della base imponile fiscale e contributiva dell'auto aziendale concessa ad uso promiscuo ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi, ripristinando, attraverso la modifica dell'art. 51, c. 4, lettera a) del TUIR, il coefficiente del 30%.

Detto coefficiente era stato elevato al 50% dal D.L. 262/2006 (L. 286/2006) e successive modificazioni, adeguamento successivamente sospeso (in attesa della modifica legislativa) dalla circolare n. 21/2007 dell'Agenzia delle entrate.

La citata disposizione ha effetto dal periodo di paga in corso al 27 giugno 2007, conseguentemente per i periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare e per quelli non coincidenti con l'anno solare e  non ancora conclusi alla data del 27 giugno u.s., il fringe benefit, per l'anno 2007, deve essere interamente calcolato utilizzando il coefficiente del 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico elaborato dall'ACI.

I datori di lavoro che nei primi mesi dell'anno hanno calcolato il fringe benefit utilizzando il coefficiente del 50% possono, se non lo hanno ancora fatto, procedere ad effettuare i relativi conguagli, così come anticipato dall'Agenzia delle entrate con la circ. n. 21/2007 e dall'INPS con il msg. n. 13423/2007.

Il conguaglio fiscale interessa esclusivamente il lavoratore mentre quello contributivo interessa sia il lavoratore sia il datore di lavoro.

La circ. 21/2007 dell'Agenzia delle entrate aveva precisato che le maggiori ritenute eventualmente effettuate nei primi mesi dell'anno 2007 potevano essere recuperate nel corso del 2007 ovvero in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto se antecedente.

L'INPS con il messaggio n. 13423/2007 aveva precisato che le disposizioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle entrate 21/2007 risultano applicabili anche ai fini della determinazione dell'imponibile previdenziale (ora, con certezza, utilizzando il coefficiente del 30%).

Conseguentemente, si ritiene possibile provvedere a recuperare gli eventuali maggiori contributi versati sia in corso d'anno 2007 (riducendo l'imponibile previdenziale del mese del conguaglio) sia in sede di conguagli contributivi di fine anno.