L’INAIL, con la nota 7/06/2013 n.5056, ha precisato che al fine di agevolare l’istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento al lavoratore della malattia professionale, il datore di lavoro è tenuto a fornire all’Istituto assicurativo tutta la documentazione sulla valutazione del rischio.
Il chiarimento nasce dal fatto che in alcune Regioni si sta diffondendo la prassi di inviare, anche ai lavoratori i questionari finalizzati all’acquisizione dei dati e delle informazioni riguardanti l’esposizione dello stesso assicurato al rischio lavorativo.
Poiché i lavoratori raramente sono in possesso di informazioni che in quanto attinenti al rischio professionale rientrano nel patrimonio di conoscenze delle aziende in cui si svolgono i cicli produttivi, l’INAIL, richiamando anche quanto previsto dall’art. 19 del T.U. ha ricordato che è il datore di lavoro il soggetto tenuto a fornire all’Istituto assicurativo tutte le notizie concernenti la valutazione del rischio. Infatti, poiché dette informazioni sono utili e necessarie per l’istruttoria e la trattazione della domanda di riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative, non può rifiutarsi di fornirle, con la conseguenza che in caso di ingiustificato rifiuto è prevista l’irrogazione di apposita sanzione.
Quindi, fermo restando che l’invio dei questionari di cui si è detto sopra continua ad essere un valido strumento di supporto per la corretta e completa istruttoria delle denunce di malattia professionale, la mancata acquisizione delle notizie in essi richieste, non può costituire di per sé motivo di chiusura negativa della pratica, dal momento che l’istruttoria della stessa deve essere comunque completata.
Infatti le informazioni concernenti il rischio lavorativo devono essere acquisite non solo sulla base del documento di valutazione del rischio ma, in sede di istruttoria medico legale, sulla base degli elementi forniti dall’assicurato in sede di anamnesi lavorativa funzionale alla valutazione del nesso di causalità tra rischio e tecnopatia, nonché sulla base di altri elementi forniti dal datore di lavoro.
Pertanto eventuali casi chiusi negativamente a causa della mancata compilazione dei questionari da parte degli assicurati devono essere riesaminati alla luce delle predette istruzioni.