Malattia e visite di controllo: la Guida dell’INPS
A cura della redazione
L’INPS ha pubblicato, sul proprio sito internet, una Guida esplicativa sul funzionamento del certificato di malattia e delle visite di controllo.
Tra i vari chiarimenti, l’Istituto ha ricordato che il certificato di malattia e l’attestato redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica.
Il certificato cartaceo va consegnato all’Inps (o inviato con R/R) entro due giorni, solo per i lavoratori privati che hanno diritto all’indennità economica di malattia da parte dell’Istituto. Occorre sempre comunicare il corretto indirizzo di reperibilità e inviare l’attestato cartaceo anche al datore di lavoro (sempre entro due giorni, per i lavoratori privati che hanno diritto all’indennità economica di malattia INPS; entro i termini previsti dal contratto di lavoro, negli altri casi).
L’INPS, sulla base della normativa vigente, riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita. Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l’INPS riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico. È necessario, inoltre, tenere presente che il datore di lavoro potrebbe ritenere assente ingiustificato il lavoratore nei giorni non riconosciuti dall’INPS.
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