Malattia professionale: va aggiornata la rendita in caso di aggravamento anche dopo 15 anni
A cura della redazione

L’INAIL, con la circolare 24/02/2015 n.32, ha reso noto che deve essere rivisto l’importo della rendita per inabilità permanente, anche se sono trascorsi più di 15 anni, non solo quando la protrazione dell’esposizione al rischio morbigeno riguardi un assicurato già titolare di rendita, ma anche nel caso in cui la protrazione riguardi un tecnopatico dichiarato guarito senza postumo indennizzabili ovvero indennizzato in capitale ai sensi dell’art. 13 del DLgs38/2000.
Inizialmente l’Istituto previdenziale, con la circolare 5/2014 si era allineato alla sentenza della Corte costituzionale 46/2010 secondo cui in tutte le ipotesi in cui, pur essendo decorsi i termini revisionali, l’aggravamento della patologia originariamente denunciata sia riconducibile al protrarsi dell’esposizione allo stesso rischio morbigeno, deve essere applicato il combinato disposto degli artt. 80 e 131 del DPR 1124/1965.
Adesso l’INAIL aggiunge un ulteriore tassello al puzzle riconoscendo anche ai tecnopatici dichiarati guariti senza postumi indennizzabili ovvero indennizzati in capitale, la possibilità di presentare domande di aggravamento conseguente alla protrazione dell’esposizione al medesimo rischio morbigeno dopo la data della denunzia.
Fruiscono di questa possibilità anche coloro che hanno visto il protrarsi dell’esposizione al medesimo rischio morbigeno presso un’azienda diversa da quella in cui era stata contratta la tecnopatia.
Le nuove indicazioni si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
Secondo l’INAIL possono verificarsi le seguenti ipotesi:
a) la malattia professionale, denunciata a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 38/2000, è stata riconosciuta ma non indennizzata in capitale (grado di menomazione inferiore al 6%). In tale caso, l’aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia dev’essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione dell’esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all’agente patogeno che ha causato la malattia professionale;
b) la malattia professionale, denunciata a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 38/2000, è stata indennizzata in capitale (grado di menomazione dal 6 al 15%). In tale caso, l’aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia dev’essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione dell’esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all’agente patogeno che ha causato la malattia professionale;
c) la malattia professionale, denunciata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 38/2000, è stata riconosciuta ma non indennizzata in rendita (grado di inabilità inferiore all’11%). In tale caso, l’aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia dev’essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione dell’esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all’agente patogeno che ha causato l’origine professionale della patologia.
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