Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 1 del 6 febbraio 2024, ha chiarito che, anche in caso di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute, solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti alla visita medica di cui all’art. 41, c. 2, lett. e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.

Nell’istanza di interpello in commento, l’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane, ha chiesto di conoscere il parere del Ministero, in merito al seguente quesito: “A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell'assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un'interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.