L'INPS, con la circolare n. 91 del 10 luglio 2009, ha reso noti i contenuti della convenzione stipulata con l'INAIL (v. anche circolare INAIL n. 38/2009) per l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza.
La Convenzione stipulata in data 25 novembre 2008 ha l'obiettivo di garantire, nei casi per i quali sussistano dubbi circa la competenza assicurativa, una maggiore immediatezza nella definizione del procedimento.
Nella Convenzione si riconosce:
- all'INAIL la competenza specifica ad accertare il nesso di causalità per le malattie professionali nonché l'occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni e, anche, la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l'evento lesivo come professionale;
- all'INPS la competenza, nell'ambito della sua specifica rilevazione degli stati di malattia, all'individuazione dei casi di sospetta competenza INAIL; all'eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall'INAIL; alla valutazione circa l'eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione INAIL.
È stato definito il ruolo del Collegio regionale, a cui vengono trasmessi per l'esame congiunto i casi per i quali non sia stata raggiunta una definizione della competenza in sede locale. Il Collegio regionale riassume in sé le competenze finora svolte dai Collegi locali e da quello centrale, che sono pertanto aboliti.
La Sede INAIL che riceve la denuncia d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale e ritiene, sulla base dell'istruttoria amministrativa e/o dell'accertamento medico-legale effettuati, che il caso non rientra nella sua competenza:
a) eroga comunque le prestazioni in via provvisoria nel limite dell'indennità di malattia comune, da calcolarsi secondo le modalità indicate dall'INPS. Le prestazioni andranno erogate fino all'assunzione del caso da parte dell'Istituto competente e, comunque, entro i limiti del periodo massimo indennizzabile.
b) segnala il caso all'INPS, entro 60 giorni in caso di infortunio ed entro 90 in caso di malattia professionale, tramite il mod. 330. Copia del predetto modulo deve essere inviata, per conoscenza, al lavoratore ed anche al datore di lavoro.
c) compila la dichiarazione d'incompetenza mod. 331 (ex modello questionario presunto caso) con l'indicazione dettagliata delle motivazioni amministrative e/o sanitarie, da inviare unicamente all'INPS allegando fotocopia di tutta la documentazione medico-amministrativa.
La Sede INPS che riceve il certificato di malattia e ritiene, sulla base dell'istruttoria e/o dell'accertamento medico-legale effettuati, che il caso non rientra nella propria competenza:
a) eroga comunque le prestazioni in via provvisoria nel limite dell'indennità di malattia, da calcolarsi secondo le modalità indicate dall'INPS ;
b) segnala il caso all'INAIL, entro 60 giorni tramite il mod. "Prima segnalazione". Copia del predetto modello deve essere inviata, per conoscenza, al lavoratore e al datore di lavoro;
c) compila l'annessa relazione con l'indicazione dettagliata delle motivazioni amministrative e/o sanitarie, da inviare unicamente all'INAIL, allegando fotocopia di tutta la documentazione medico-amministrativa.