Malattia: il diverso indirizzo di reperibilità va comunicato on line con il nuovo servizio dedicato
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 23/09/2020 n.106, ha reso noto che è disponibile on line il nuovo servizio che consente la comunicazione e la gestione, nell’ambito dell’evento di malattia, di una diversa reperibilità, per un’eventuale visita di controllo domiciliare, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato medico in corso di prognosi o con altra comunicazione.
Per uno stesso certificato di malattia, il cittadino può comunicare più reperibilità successive. Sul punto l’INPS precisa che ogni nuova reperibilità comunicata, nell’ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, implica l’annullamento automatico dell’eventuale precedente reperibilità limitatamente al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate.
Inoltre ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo.
Il cittadino, dopo essersi autenticato, dispone di due differenti funzioni da esercitare, esclusivamente in riferimento ad un preciso certificato di malattia in corso di prognosi, mediante i seguenti campi: Comunica indirizzo reperibilità, per indicare una nuova reperibilità che viene considerata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell’avvenuta comunicazione; Indirizzi comunicati, per consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicati all’Istituto.
Per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, la circolare 106/2020 ribadisce l’onere di comunicare all’INPS eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza e tempestività possibili, e comunque sempre prima di effettuare lo spostamento, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità ad eseguire la VMC per indirizzo errato del lavoratore.
L’INPS evidenzia anche la necessità che l’indirizzo sia comunicato correttamente e vengano altresì forniti tutti gli elementi informativi ritenuti utili per consentire al medico di controllo di reperire l’abitazione. Come precisato più volte dall’Istituto (cfr. le circolari n. 129/1990 e n. 183/1998 e il messaggio n. 4344/2012), in caso di mancata esecuzione della visita medica di controllo per l’impossibilità di rintracciare l’indirizzo o il lavoratore, il lavoratore perde il diritto all’indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia.
Nel ribadire che è onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicato all’Istituto, mediante il certificato di malattia redatto dal medico curante, sia corretto e completo in tutte le sue parti, la circolare 106/2020 precisa che, qualora egli si renda conto tardivamente di un eventuale errore, dovrà provvedere con la massima tempestività a comunicare, mediante l’applicativo in argomento, l’indirizzo esatto, così da consentire il regolare svolgimento della VMC.
Il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore: in fase di richiesta di una VMC, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta di visita; al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia acconsentito, spuntando l’apposito campo, ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.
In ogni caso si ricorda che tale servizio non esonera il lavoratore dall’effettuare le comunicazioni previste al proprio datore di lavoro, sulla base del contratto di riferimento.
Riproduzione riservata ©