È stato pubblicato, sul S.O. n. 12 alla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023, il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui merita di essere evidenziato l’art. 11, poiché prevede numerose tutele per i lavoratori impiegati negli appalti.

Nel dettaglio si prevede che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture che formano oggetto degli appalti pubblici e concessioni si applichi il CCNL e quello territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

Quindi nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione.

A dire il vero le aziende possono indicare nella propria offerta un contratto collettivo diverso da quello indicato nel bando purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello segnalato dall’appaltante.

Nei predetti casi, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’azienda si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110.

Se i lavori vengono subappaltati, l’appaltante assicurano che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite anche ai lavoratori delle aziende subappaltatrici.

Infine, la norma dispone che se viene accertata l’irregolarità contributiva, come risultante dal DURC, relativa ai lavoratori impiegati nell’appalto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso il provvedimento prevede che sull’importo netto progressivo delle prestazioni venga operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Le ritenute effettuate vengono liberate solo in occasione della liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale occupato nell’appalto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni.

Se l’azienda non contesta formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine predetto, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.