Maggiori tutele per gli operatori sanitari che subiscono atti di violenza
A cura della redazione
Pubblicato il Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, che interviene a tutela degli operatori sanitari
Cosa tratta?
Nel corso dell’attività lavorativa gli operatori sanitari delle strutture ospedaliere e territoriali sono esposti a numerosi fattori che possono essere dannosi sia per la salute sia per la sicurezza. Tra questi assume particolare rilevanza il rischio di affrontare un’esperienza di violenza che può consistere in aggressione, omicidio o altro evento criminoso risultante in lesioni personali importanti.
Le aggressioni e gli atti di violenza nei confronti di operatori sanitari, assistenziali e sociosanitari sono un fenomeno in crescita negli ultimi anni che, oltre a deteriorare le condizioni di lavoro e la qualità della sicurezza delle cure, risulta un vero e proprio rischio lavorativo da contrastare con specifiche misure di prevenzione.
Per violenze sul luogo di lavoro si intendono gli eventi in cui i lavoratori sono minacciati, aggrediti o abusati in situazioni correlate al lavoro, e che comportano un rischio per la loro sicurezza, benessere o salute. Il settore dei servizi sanitari e sociali risulta tra quelli a maggior rischio. Nei setting sanitari, la violenza verso operatori è compiuta prevalentemente da pazienti o loro familiari.
In generale, gli eventi di violenza si verificano più frequentemente nelle seguenti aree:
- servizi di emergenza-urgenza;
- strutture psichiatriche ospedaliere e territoriali;
- luoghi di attesa;
- servizi di geriatria;
- servizi di continuità assistenziale.
Numerosi sono i fattori responsabili di atti di violenza diretti contro gli operatori delle strutture sanitarie. Sebbene qualunque operatore sanitario possa essere vittima di violenza, i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari sono a rischio più alto in quanto sono a contatto diretto con il paziente e devono gestire rapporti caratterizzati da una condizione di forte emotività sia da parte del paziente stesso che dei familiari, che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione o perdita di controllo, specialmente se sotto l’effetto di alcol o droga. I fattori di rischio variano da struttura a struttura, dipendendo da tipologia di utenza, di servizi erogati, ubicazione, dimensione.
Il comportamento violento avviene spesso secondo una progressione che, partendo dall’uso di espressioni verbali aggressive, arriva fino a gesti estremi quali l’omicidio. La conoscenza di tale progressione può consentire al personale di comprendere quanto accade e interrompere il corso degli eventi.
Il Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, all’articolo 16 “Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario” interviene sull’art. 583-quater del Codice Penale di cui al Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398. L’articolo inasprisce le pene:
- il titolo del reato elimina la distinzione fra lesione “grave” e “gravissimo” ai danni del pubblico ufficiale/operatore sanitario
- modifica il secondo comma e assegna per le lesioni ad operatori sanitari o a chi svolge attività ausiliaria
o la reclusione da due a cinque anni per le lesioni grave
o la reclusione da 4 a 10 anni per la lesione gravissima.
Risulta chiaro l’intento del legislatore di tutelare ancora di più gli operatori sanitari, inasprendo le pene per coloro che compiono gli atti di violenza.
Per approfondire l'argomento, consulta la news "Violenza sul posto di lavoro: donne e operatori sanitari sono i più a rischio", precedentemente pubblicata
Quando entra in vigore?
Il Decreto Legge è entrato in vigore il 31 marzo 2023.
Indicazioni operative
L’Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul lavoro propone delle Linee Guida in cui si individuano alcuni elementi che dovrebbero essere inclusi in ogni approccio efficace e preventivo:
- definire in modo chiaro il fenomeno della violenza da parte di terzi e le forme in cui può manifestarsi;
- sensibilizzare e informare i responsabili, i datori di lavoro, gli amministratori, i professionisti ed i lavoratori potenzialmente esposti;
- curare gli aspetti connessi alla sicurezza nel progettare l’ambiente e l’organizzazione del lavoro: ciò significa riconsiderare e ottimizzare non solo i dispositivi di protezione personale forniti a ciascun professionista e lavoratore ma anche, per esempio, gli aspetti logistici e architettonici e i sistemi di sorveglianza, oltre alle modalità con cui avviene l’erogazione del servizio;
- individuare misure preventive anche e soprattutto sul tema della comunicazione, che consentano di gestire correttamente il rapporto con l’utente/cliente: dalle sue aspettative nei confronti del servizio sociale, alla sua informazione in itinere, alla chiara identificazione dei comportamenti sanzionabili e delle conseguenze in cui può incorrere chi li mettesse in atto, all’inoltro di eventuali reclami e risposta agli stessi;
- fornire una formazione specifica ai lavoratori e dirigenti, per consentire loro di riconoscere il rischio e gestirlo al meglio;
- dotarsi di sistemi efficaci di segnalazione e monitoraggio, così da avere una percezione esatta dell’entità del fenomeno e dell’efficacia delle misure adottate;
- offrire forme di supporto a chi è vittima dell’aggressione, che potranno essere di tipo medico, psicologico, economico e legale.
Sempre secondo l’Eu-Osha, i datori di lavoro dovrebbero avere un quadro normativo chiaro per la prevenzione e la gestione di molestie e violenza da parte di terzi, in cui inserire le politiche aziendali di salute e sicurezza. In particolare, si raccomanda che la valutazione del rischio per salute e sicurezza nei luoghi di esercizio professionale e di lavoro includa anche una concreta valutazione dei rischi legati all'azione di terzi.
Tale politica dovrebbe essere elaborata dai datori di lavoro in collaborazione con i professionisti, i lavoratori e i loro rappresentanti, nel rispetto della legge nazionale, degli accordi collettivi e/o delle pratiche comuni.
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