L’INPS, con la circolare 28/12/2018 n.124, ha ricordato che l’aumento allo 0,8% in ragione d’anno della misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c. previsto dal DM 12/12/2018 a decorrere dal 1° gennaio 2019, ha riflessi anche sulle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Infatti l’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali.

Al riguardo l’INPS precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa, che richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dello 0,8% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,8% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2019.