Con l’interpello del 3 Maggio 2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) risponde all’istanza inoltrata dalla Provincia di Macerata sulla corretta applicazione dell’art. 258 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 ai fini sanzionatori in relazione alla mancata osservazione dell’obbligo previsto dall’art. 190, comma 10, dello stesso decreto.

Cosa tratta

La Provincia di Macerata ha sfruttato l’istituto dell’interpello in materia ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, per porre al MASE un quesito in merito alla mancata conservazione del registro di carico e scarico rifiuti in uno dei luoghi espressamente previsti dall’art. 190, comma 10, dello stesso decreto.

“La suddetta Provincia osserva, infatti, come, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 20.09.2013, n. 21648), la conservazione del registro di carico e scarico dei rifiuti in un luogo diverso da quello previsto dall’art. 190, comma 10, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, – quale lo studio di un consulente – integri gli estremi della violazione di omessa tenuta del registro a carico del soggetto obbligato; mentre, secondo un più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen., sez. III, 24.02.2017, n. 9132), la tenuta dei registri presso uno studio professionale non può determinare l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 258, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, in quanto tale disposizione riguarda puntualmente l’omessa tenuta dei registri tout court, e non la loro tenuta in un luogo diverso da quello previsto ex lege.

Ne consegue, ad avviso dell’Ente territoriale, che, alla luce dell’ultima pronuncia della Suprema Corte, l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento, benché previsto direttamente dall’art. 190, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, parrebbe palesarsi come una norma giuridica imperfetta, in quanto una condotta, pur vietata, non integra gli estremi di alcun illecito, amministrativo o penale, con la conseguenza che la detenzione dei suddetti registri presso un luogo diverso da quello di produzione può divenire prassi usuale tra gli operatori di settore e così rendere vano il precetto di legge. Al fine di assicurare l’esatta applicazione della suddetta normativa, la Provincia di Macerata chiede, dunque, di indicare quale sia la più corretta interpretazione da dare alla stessa, fornendo così un univoco indirizzo interpretativo.”

Il MASE, nella sua risposta, cita

  • l’art. 190, comma 1, che dispone l’obbligo, per i soggetti espressamente previsti, di tenuta di un registro cronologico di carico e scarico;
  • l’art. 190, comma 10, che specifica i luoghi presso cui i registri devono essere tenuti, o resi accessibili, e i tempi di conservazione degli stessi;
  • l’art. 258, comma 2, secondo il quale chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Quando entra in vigore

L’interpello del 3 Maggio 2023 non prevede delle date di applicazione delle indicazioni in esso contenute ma rappresenta un’importante linea di indirizzo interpretativa per tutte le figure coinvolte nel mondo della gestione dei rifiuti.

Indicazioni operative

Sulla base degli articoli sopra citati, secondo il MASE, se ne deduce che non è sufficiente che il registro di carico e scarico sia istituito ma che lo stesso sia conservato nei luoghi espressamente indicati, ovvero:

  • impianto di produzione;
  • impianto di stoccaggio;
  • impianto di recupero e/o smaltimento;
  • sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
  • sede operativa dei commercianti e degli intermediari.

Soltanto i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso la sede legale del gestore dell’impianto.

La ratio della norma, prevedente la tenuta presso il luogo normativamente precisato, è quella di consentire agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate. Infatti, solo la presenza del registro di carico e scarico presso lo stabilimento può consentire all’organo di controllo di procedere alla verifica in tal senso, attività che implica la necessità di una pronta e non differibile esibizione per dimostrare la regolare tenuta del registro, altrimenti agevolmente eludibile.

In prospettiva opposta, se si ritenesse che la tenuta presso un luogo differente da quelli di cui all’art. 190 non integri la fattispecie sanzionatoria di cui al citato art. 258, gli operatori di settore si riterrebbero legittimati a conservare i registri presso luoghi diversi, con la conseguenza che il precetto dettato dall’art. 190, comma 10, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, si svuoterebbe di contenuto e non sarebbe più in grado di assolvere alla funzione per la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento.

Giova osservare che l’art. 258, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, non si limita a sanzionare la totale omissione del registro di carico e scarico, ma si estende, espressamente, anche ai casi in cui il citato registro risulta tenuto in modo incompleto ovvero in modo non conforme alla normativa vigente; normativa che, come già ricordato, all’art. 190, comma 10, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, prevede espressamente che lo stesso sia conservato in luoghi precisi. Il collegamento tra le due norme è reso evidente sia dall’utilizzo del medesimo verbo, il quale racchiude l’insieme dei comportamenti a cui sono sottoposti i soggetti interessati, sia la comune e condivisa ratio sopra descritta.

Da quanto sopra esposto, ne consegue che la conservazione in luoghi diversi da quelli indicati dal legislatore comporterebbe una irregolare ed incompleta tenuta del registro, ossia non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, rilevante ai sensi dell’art. 258, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.


Si rimanda all’interpello in allegato per tutti i dettagli.