Con risposta all'interpello n. 33 del 25 marzo 2009, il Ministero del Lavoro ha chiarito che non sussiste, per la Federfarma, l'obbligo di istituzione del Libro Unico del Lavoro, ai fini dell'iscrizione dei dati concernenti i componenti degli organi federali (Consiglio di presidenza, Comitato centrale, Collegio sindacale e Commissioni interne) e delle Commissioni aziendali e regionali previste dalla Convenzione Farmaceutica n. 371/1998.
A suffragio di tale esclusione, l'Istituto rammenta che l'art. 39 del D.L. 112/2008, convertito da L. 133/2008, sancisce l'obbligo di istituzione, tenuta e compilazione del LUL per tutti i datori di lavoro privati che instaurano rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di associazione in partecipazione con apporto lavorativo. Nell'ipotesi di specie, né gli organi federali né le Commissioni farmaceutiche regionali e aziendali sono sottoposti al potere direttivo o di controllo da parte dell'Associazione, la quale, dunque, non assume nei loro confronti la veste di datore di lavoro e non è, pertanto, obbligata all'istituzione del Libro Unico.