Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 23 del 30 agosto 2011, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla diffidabilità ed alla sanzionabilità delle violazioni in materia di Libro Unico del Lavoro e di prospetti paga.
In particolare, per ciò che concerne gli illeciti diffidabili, si precisa che tutti gli illeciti previsti dal Legislatore in materia di LUL, con esclusione di quello concernente la mancata conservazione, in quanto non sanabile, possano essere oggetto di diffida obbligatoria con l’ammissione, in caso di regolarizzazione, al pagamento della sanzione nella misura del minimo stabilito dalla legge.
Con riferimento all’omessa o infedele registrazione dei dati sul Libro Unico, il personale ispettivo provvederà, di norma, a diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze a meno che non accerti la volontà dello stesso di alterare i dati e quindi un comportamento doloso.
Nell’ipotesi in cui l’omessa o infedele registrazione dei dati ovvero la tardiva registrazione si siano protratte per più mensilità, saranno applicate tante sanzioni quante sono le mensilità interessate, in base al numero dei lavoratori coinvolti, salva l’applicazione, in sede di emanazione dell’ordinanza di ingiunzione, dell’art. 8, comma 2, della L. n. 689/1981 che consente l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, qualora l’inadempimento abbia ricadute in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Importanti precisazioni, da ultimo, sono, altresì, fornite in relazione alla contestuale applicazione sia delle sanzioni in materia di Libro Unico del Lavoro che in materia di prospetti paga ai sensi della L. n. 4/1953.