L'INAIL, con la nota n. 10514 del 3 dicembre 2009, ha reso noto che, da una verifica effettuata, i Consulenti tributari ed i loro subdelegati sono stati erroneamente abilitati all'accesso alla procedura telematica "Libro Unico".
Si è trattato, per vero, di un errore, in quanto i soggetti di cui sopra non rientrano tra le categorie che possono effettuare gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori dipendenti ex lege n. 12/1979 e, pertanto, non possono effettuare gli adempimenti in materia di LUL e di numerazione unitaria.
I professionisti di cui alla Legge n. 12/1979 sono, esclusivamente, i seguenti:
- iscritti all'albo dei consulenti del lavoro;
- iscritti all'albo degli avvocati;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
- iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali.
Ciò premesso, l'Istituto ha provveduto a disabilitare i Consulenti tributari all'accesso alla procedura telematica "Libro Unico" presente sul Punto Cliente e provvederà, a livello centrale, a revocare le autorizzazioni alla numerazione unica concesse.