La Corte di Giustizia UE, con la sentenza n. C-69/08 del 16 luglio 2009, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito ai crediti vantati dal dipendente in caso di fallimento del datore di lavoro.
In particolare, la Corte ha ribadito come, in caso di fallimento dell'imprenditore, il lavoratore dipendente può ottenere il pagamento dei crediti di lavoro attraverso un Fondo di garanzia gestito dall'INPS. Si fa presente che, sia per ciò che concerne la natura dei crediti dei lavoratori (la cui erogazione, si è detto, è garantita dal Fondo), sia per quanto riguarda il regime giuridico da applicare, deve essere il diritto nazionale a definirne i contorni.
Infine, la Corte ha stabilito che, nell'ambito di una domanda di un lavoratore subordinato rivolta ad ottenere il pagamento dei crediti retributivi insoluti da un fondo di garanzia, la direttiva comunitaria n. 80/987 (recepita in Italia con D.Lgs. n. 80/1992) non osta all'applicazione di un termine di prescrizione di un anno; termine che, comunque, dovrà essere valutato dal giudice nazionale.