La Commissione Europea con la decisione 6 dicembre 2002 C 4845 autorizza gli sgravi contributivi previsti dall'art. 44 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 in ordine all'incremento occupazionale per le imprese di qualsiasi settore, eccetto siderurgia e costruzione navale, ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia (Obiettivo 1) che assumono nel 2002 a tempo indeterminato: - disoccupati; - lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; - lavoratori che beneficiano della CIG da almeno 24 mesi senza interruzione. Il beneficio autorizzato consiste in uno sgravio contributivo totale, relativo esclusivamente ai contributi INPS e ENPALS, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione. Le imprese interessate, per accedere allo sgravio, devono aumentare il numero dei propri dipendenti a tempo pieno, sulla base della media dei lavoratori dell'impresa occupati nei 12 mesi precedenti l'assunzione (ULA, unità lavoro/ anno). La decisione della Commissione corregge parzialmente il testo della Finanziaria, che faceva riferimento ad un incremento occupazionale rispetto alle unità occupate al 31 dicembre 2001 (e non alla media dei lavoratori occupati nel 2001). Il livello occupazionale raggiunto non deve subire diminuzioni nel corso del periodo agevolato. La Commissione ha reputato l'aiuto legittimo ai sensi dell'art. 87 del Trattato Ue, in quanto soddisfa i seguenti requisiti: - procura un vantaggio a beneficiari specifici; - lo sgravio e accordato mediante risorse di provenienza statale; - l'aiuto non falsa la concorrenza; - l'aiuto non incide sugli scambi intracomunitari Per la fruizione del beneficio è necessario attendere le istruzioni operative degli istituti previdenziali (INPS e ENPALS).