La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11261/2010, ha stabilito che se l’imprenditore omette di registrare i propri dipendenti (anche se iscritti regolarmente nei libri paga) all’INPS, commette il reato di evasione contributiva ex art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000.
In particolare, tale norma fissa le sanzioni comminate nei casi di omissione o non conformità di registrazioni o denunce e prevede delle condizioni più “soft” se l’imprenditore si autodenuncia prima della contestazione o, comunque, entro 12 mesi dal termine per i pagamenti (i versamenti devono, in ogni caso, essere effettuati entro 30 giorni dalla comunicazione del debito). Lo stesso trattamento viene, inoltre, riservato nell’ipotesi meno grave dell’omissione contributiva che, però, riguarda solo i casi di omissione o ritardato pagamento delle somme dovute.