Il 16 settembre 2014 si è tenuto in Regione Lombardia l'incontro con le parti sociali per definire in modo conclusivo le procedure per le domande di cassa in deroga del quadrimestre settembre - dicembre 2014, alla luce della circolare ministeriale 19/2014 che stringe i tempi per la presentazione delle stesse entro il massimo di 20 giorni dall'avvio della sospensione dei lavoratori in cassa.

La circolare 19/2014 in sostanza impedisce di poter avere il mese di settembre. 

Cgil, Cisl e Uil nazionali hanno scritto e chiesto un incontro urgente con il Ministero del Lavoro per correggere questa tempistica. 

Nell’incontro del 16/09/2014 è stato definito anche un percorso transitorio, in attesa dell’intervento ministeriale, al fine di evitare che i lavoratori restino scoperti. 

In particolare a partire dal 16 settembre 2014 gli accordi sindacali firmati in quella data o successivamente devono prevedere una sospensione dei lavoratori in cassa contestuale o successiva alla data dell'accordo stesso.

Viene confermata la possibilità di accordi con validità retroattiva, ma nei limiti dei 20 giorni previsti dal decreto interministeriale del mese di agosto 2014. Pertanto le aziende che hanno sospeso i lavoratori a partire dal 1 settembre u.s. dovranno presentare domanda entro il 20 settembre.

Tenuto conto della straordinarietà e della particolare difficoltà dei tempi stretti di gestione delle domande, per far fronte ai particolari problemi derivati da un importante numero di domande inviate oltre i termini dei venti giorni, Regione e parti sociali si attiveranno per individuare le idonee soluzioni anche sul piano nazionale

La circolare ministeriale inoltre evidenzia come, ai fini del calcolo del massimale di 11 mesi richiedibili nel 2014 per la cassa, siano da prendere in considerazione i periodi "fruiti" dalle imprese negli 8 mesi finora trascorsi (e non più i periodi "autorizzati"). Pertanto viene chiesto al Ministero che le imprese che hanno richiesto 8 mesi di cassa ne possano al momento chiederne 3 ulteriori, riservando loro la possibilità di chiedere 1 mese aggiuntivo se il criterio di calcolo dei periodi di fruizione (da definire da parte dell'Inps nazionale) conceda loro questa possibilità.

Il periodo di 8 mesi di anzianità lavorativa ora necessario per accedere alla deroga va inteso come periodo di anzianità aziendale (quindi un lavoratore ad esempio che abbia fatto dall'assunzione 4 mesi di lavoro e 4 di cassa potrà essere ammesso ancora alla deroga), così come il periodo di 8 mesi per i lavoratori somministrati può essere calcolato su più missioni e con più agenzie.

È stata definita la destinazione della riserva del 5% di risorse regionali che il decreto permette di poter utilizzare per casistiche non più coperte dal decreto. Saranno coperti con queste risorse i lavoratori esclusi dalle nuove regole della deroga ma per gli accordi sindacali stipulati tra il 4 e il 31 agosto (in quanto le nuove regole hanno data 4 agosto quando il decreto è stato emanato), ma soprattutto tra settembre e dicembre 2014 tutti gli altri datori di lavoro non ricompresi nel concetto di impresa ex art. 2082 codice civile che altrimenti sarebbero rimasti senza nessun ammortizzatore (ad esempio studi professionali, associazioni, onlus, ecc.).

Resta grave il problema della mobilità in deroga, che il decreto finisce in chiave restrittiva per eliminarla di fatto, in quanto non più riconoscibile per i lavoratori aventi diritto alla mobilità, alla Aspi e alla miniAspi.

E’ stato allegato all’accordo regionale del 16/09/2014 il nuovo modello standard, utile per la sottoscrizione degli accordi aziendali che, con decorrenza a partire dal 1 settembre u.s., potranno essere sottoscritti per ottenere la Cassa Integrazione in Deroga per l’ultimo quadrimestre 2014.

Il modello sostituisce tutti i precedenti e consente di ottenere la CIGD per una durata massima di 11 mesi a far tempo dal 1 gennaio 2014 e fino al 31. 12.2014, indipendentemente dai periodi precedentemente autorizzati negli anni precedenti.

Si tratta di un unico modello per tutte le tipologie e tutte le fattispecie, allo scopo di semplificare, per quanto possibile, la definizione delle prestazioni, nel rispetto del nuovo decreto interministeriale.

All’accordo è allegato anche il fac simile attraverso il quale il datore di lavoro comunica al dipendente la sospensione dell’attività lavorativa e la conseguente cassa integrazione guadagni.