Il 16 dicembre 2016, è stato siglato il Terzo Addendum all’accordo quadro siglato dalla regione Lombardia sugli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016 che sostituisce quello del 27 ottobre e l'Addendum del 21 novembre. Restano in ogni caso salvi gli effetti già prodotti dai medesimi.

L’intesa ricorda che le domande di CIG in deroga per periodi con inizio nel 2016 e prosecuzione (senza possibilità di frazionamento) nel 2017 devono essere presentate esclusivamente alla Regione Lombardia e non più all’INPS, entro il 19 gennaio 2017 (termine perentorio, dato che, di norma, le domande devono essere presentate alla Regione entro il termine di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni e tenuto conto dei necessari adeguamenti del sistema informativo).

Le aziende sono tenute a verificare, a partire dal 27 dicembre p.v., direttamente nella pagina Avvisi del sistema informativo “Finanziamenti on line” o sul sito regionale, la data di apertura del sistema GEFO (nuovo bando) prevista per il 29 dicembre p.v;

L  domande eventualmente ed erroneamente presentate ad INPS non verranno prese in considerazione (né rispetto ai termini di presentazione, né rispetto all’ammissibilità). Le imprese richiedenti sono tenute ad inviare comunque la domanda alla Regione nei termini sopra indicati.

Inoltre, in tale Terzo Addendum, la possibilità di utilizzare la quota di riserva (pari al 50% delle risorse recuperate sugli anni 2014-2015-2016) è stata estesa anche a due tipologie non presenti nei precedenti Addendum del 27/10 e del 21/11 ed, in particolare:

- Tipologia e) "Datori di lavoro non imprenditori",

- Tipologia f) "Apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati da altri lavoratori della stessa unità operativa".

L’Addendum del 16 dicembre u.s. prevede altresì che per le tipologie c), d), e), f), e g) il periodo di CIGD autorizzato con inizio nell’anno 2016, potrà protrarsi nell’anno 2017 senza possibilità di frazionamento e non potrà eccedere un periodo massimo di 6 mesi (pari a 182 giorni) comprensivo dei periodi richiesti/autorizzati nell'anno 2016.

Gli accordi di CIGD stipulati in sede sindacale ai sensi del Terzo Addendum del 16/12/2016, dell'Addendum del 27/10/2016 e dell'Addendum del 21/11/2016 non possono essere sottoscritti, nè prevedere una decorrenza del trattamento, in data antecedente alla data di sottoscrizione degli Addendum medesimi. Detti accordi devono essere sottoscritti entro il 31/12/2016 e prevedere l'inizio del trattamento di CIGD entro la stessa data.

E’ stato allegato al terzo Addendum anche il documento "Regole operative", che, richiamando la circolare Min. lavoro 34/2016 riconosce la possibilità per le Regioni (nell'ambito delle risorse finanziarie ad esse attribuite nei limiti del 50%) di concedere, anche dopo la data del 31 dicembre 2016, trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga che hanno inizio entro la fine dell'anno 2016. In sostanza non è più prevista la possibilità per le aziende di richiedere CIG in deroga per un periodo riferito al solo anno 2017.

Le domande che si concludono entro il 31 dicembre 2016 devono essere inserite nell’apposita sezione del sistema “Finanziamenti on line” utilizzato per le istanze relative al periodo di CIGD 01/09/14 - 31/12/16 (domande inerenti il 3° quadrimestre 2014, domande annualità 2015 e 2016). In questa sezione esiste, infatti, un controllo che verifica che la domanda sia presentata per un periodo che termina al 31/12/2016, pertanto, blocca l’inserimento di domande in cui la data di fine CIGD ricade nell’anno 2017;

Invece per le domande con inizio CIGD nel 2016 e prosecuzione nel 2017, il sistema “Finanziamenti on line” prevedrà una nuova sezione del sistema dedicata esclusivamente a tali istanze.

Si prevede inoltre che, al fine di dare la possibilità a tutte le aziende individuate nell’Addendum del 16 dicembre 2016 di utilizzare un periodo di Cassa che abbia inizio nel 2016 e prosecuzione nel 2017, il citato Addendum stabilisce che le aziende che hanno presentato domanda di CIG in deroga ai sensi dell’Accordo Quadro Ammortizzatori sociali in deroga 2016 per un periodo, entro il limite dei 91 giorni, fino al 31.12.2016 e hanno la necessità di proseguire i trattamenti nel 2017, devono richiedere la riparametrazione della domanda già presentata al fine di escludere la sovrapposizione dei periodi di cassa, tenuto conto che la successiva domanda deve comunque comprendere un periodo di almeno un giorno nell’anno 2016;

Infine, il suddetto documento "Regole operative" prevede che: per le aziende che hanno presentato domande ai sensi dell’Accordo Quadro 2016 e per le quali, in sede di istruttoria, si dovesse rilevare che hanno richiesto un periodo superiore ai 91 giorni stabiliti dal citato Accordo, (in particolare istanze, presentate prima della sottoscrizione dell’Addendum del 21/11/2016, ma con termine oltre il 21/11/2016) si procederà alla decurtazione del periodo eccedente di Cassa, così come previsto dalla normativa in vigore e dall’Accordo Quadro.