A Milano, il 23 luglio 2013 tra la regione Lombardia, le Università e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori è stato siglato l’accordo che regolamenta i profili formativi per l’apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e la specializzazione tecnica superiore così come previsto dall’art.5, c.2 DLgs 167/2011.
La formazione, così come definita nel PFI, deve essere erogata durante l’intero periodo di durata del contratto al fine di assicurare l’alternanza studio-lavoro anche attraverso il supporto del tutor aziendale.
Sono previsti due Piani formativi individuali: quello generale e quello di dettaglio. Quest’ultimo è redatto annualmente e deve essere sottoscritto dal tutor aziendale, dal tutor formativo e dall’apprendista. E’ finalizzato alla pianificazione della formazione sia interna che esterna all’azienda, nonché al processo di valutazione degli apprendimenti e deve comprendere le tipologie, le metodologie, le modalità, i tempi e l’articolazione delle azioni formative volte allo sviluppo e alla valutazione degli apprendimenti.
Il periodo di formazione termina con l’esame per il conseguimento del titolo. L’esame deve comunque essere sostenuto entro e non oltre il termine del periodo di formazione indicato nel contratto.
La durata della formazione varia a seconda del titolo che si intende conseguire.
In particolare, la durata della formazione dei contratti in apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore non può essere superiore a 36 mesi. Possono essere assunti a tal fine gli studenti frequentanti o che hanno frequentato il quarto o quinto anno degli istituti professionali oppure il quarto o quinto anno degli istituti tecnici. Possono inoltre essere assunti i soggetti dal diciassettesimo anno di età in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Invece la durata della componente formativa dei contratti in apprendistato per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) non può essere superiore a 30 mesi. Il monte ore previsto di formazione (interna e/o esterna all’azienda) non deve essere inferiore a complessive 400 ore, fatta salva la facoltà di ridurre tale monte ore proporzionalmente al riconoscimento dei crediti formativi così come definito dal decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 7 febbraio 2013, in attuazione al Capo III del DPCM 25 gennaio 2008, evidenziandolo inoltre nel Piano Formativo Individuale (PFI).
L’apprendistato per l’alta formazione e la ricerca può poi essere stipulato per il conseguimento del diploma di istruzione tecnica superiore (ITS). In questo caso la formazione non può avere una durata superiore a 36 mesi ovvero 48 mesi per i percorsi formativi di durata massima di sei semestri. Il monte ore previsto di formazione (interna e/o esterna all’azienda) non deve essere inferiore a complessive 900 ore, fatta salva la facoltà di ridurre tale monte ore proporzionalmente al riconoscimento dei crediti formativi così come definito nel DPCM 25 gennaio 2008 e successivi decreti attuativi evidenziandolo inoltre nel Piano Formativo Individuale (PFI).
L’accordo prevede la stipula del contratto anche con studenti universitari. In particolare in questo caso la durata della formazione non può essere superiore a 36 mesi per il conseguimento del titolo di laurea triennale e a 24 mesi per il conseguimento del titolo di laurea magistrale/ciclo unico. Possono essere assunti con contratto di apprendistato gli studenti iscritti a corsi universitari che devono di norma ancora conseguire, al momento dell’assunzione in apprendistato, i seguenti crediti formativi universitari (CFU): laurea (triennale): da 60 a 80 CFU; laurea magistrale/a ciclo unico: da 40 a 60 CFU.
Infine viene regolamentata anche la possibilità di ricorrere all’apprendistato anche per conseguire master universitari e dottorati di ricerca. In quest’ultimo caso la durata massima dei contratti in apprendistato per il conseguimento di titoli di Master Universitario di I o II Livello non può essere superiore a 30 mesi. Mentre la durata massima dei contratti in apprendistato per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca non può essere superiore a 48 mesi. Tale durata può essere proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle istituzioni universitarie che attuano il percorso formativo, di Crediti Formativi Universitari (CFU) derivanti da esperienze formative o professionali precedenti all’avvio del contratto di apprendistato.