Lombardia: prorogata la presentazione delle domande per la Dote Lavoro Riqualificazione/Ricollocazione
A cura della redazione
La Regione Lombardia, con una nota del 22 marzo 2013 ha comunicato che sono stati prorogati al 30 giugno p.v. i termini, inizialmente fissati al 30 marzo, per la presentazione delle domande a valere sull’Avviso dote Lavoro prevista dal provvedimento 27/03/2012 n.2609 al fine di partecipare ai percorsi di politiche attive per la riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori fruitori della cassa integrazione salariale in deroga.
Il differimento di altri tre mesi del termine di presentazione delle domande non è l’unica novità emersa dal confronto tra la Regione e le parti sociali firmatarie dell’accordo del 28 gennaio u.s.
Infatti in quella sede è stata prevista anche l’estensione del target dei destinatari dell’avviso ai lavoratori provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia che si trovino in Cassa integrazione straordinaria (CIGS) in presenza di accordi sindacali aziendali che prevedano esuberi. Inoltre l’accordo prevede la determinazione del nuovo termine di decorrenza per l’assolvimento dell’obbligo di attivazione, fissato, per ciascun lavoratore effettivamente sospeso, coinvolto nell’intervento di Cassa integrazione Guadagni in deroga (CIG in deroga) classificato come interventi “B”, entro il 15° giorno dalla data di effettiva sospensione del lavoro o per i lavoratori in mobilità in deroga entro il 15° giorno a partire dalla data di presentazione della relativa domanda all’INPS.
Le parti sociali e la regione Lombardia hanno anche disposto l’aggiornamento della documentazione che l’operatore deve tenere agli atti per procedere alla verifica dei requisiti nei confronti dei lavoratori in CIG in deroga ed in CIGS per l’attivazione della dote. In particolare per: i lavoratori in CIGD, l’operatore deve acquisire, in sostituzione della DID sottoscritta presso il datore di lavoro, l’allegato 3 dell’Accordo Quadro 2013; i lavoratori in CIGS, l’operatore deve acquisire in sostituzione del mod. DID codSR105 sottoscritto in azienda, autocertificazione della CIGS e delle relative causali
Tutti i percettori di CIGD effettivamente sospesi nell’intervento B sono tenuti ad attivarsi entro il termine di 15 giorni dalla loro effettiva sospensione. I lavoratori destinatari dell’indennità di mobilità in deroga dovranno attivarsi entro 15 giorni dalla presentazione della relativa domanda all’INPS.
Invece i percettori di CIGD effettivamente sospesi nell’intervento A avranno invece la facoltà e non l’obbligo di attivare un percorso di politica attiva.
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