La regione Lombardia, con l’ordinanza 12/06/2020 n.556, facendo seguito al DPCM 11/06/2020, ha disposto che fino al 30 giugno p.v. i datori di lavoro, o i loro delegati, devono continuare a rilevare, prima dell’accesso al luogo di lavoro, la temperatura corporea del personale.

Inoltre, la temperatura corporea deve essere misurata qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente, all’ufficio del personale oppure all’ATS territorialmente competente.

La Regione raccomanda fortemente anche la rilevazione della temperatura nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

E’ anche consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività. I soggetti ospitanti assicurano l’applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio. Le imprese in cassa integrazione che hanno sospeso parzialmente la propria attività possono ospitare i tirocinanti, fermo restando il rispetto delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 7763.

Infine, rimane fino al 30 giugno 2020 l’utilizzo della mascherina o, in subordine, di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani, ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.