Lombardia: nessun certificato di malattia per l’assenza del lavoratore se l’attività aziendale era sospesa
A cura della redazione
La regione Lombardia, con la nota protocollo n. 17030 del 15/04/2020, ha illustrato il percorso di riammissione al lavoro per i soggetti che operano in aziende rientranti nell’elenco di quelle che proseguono l’attività.
In primo luogo la Regione ribadisce che l’assenza per malattia, certificata secondo le modalità consuete, ha la validità temporale ivi indicata, fatto salvo eventuali proroghe legate al protrarsi del quadro clinico.
Inoltre, l’assenza dal lavoro per disposizione di isolamento domiciliare obbligatorio o fiduciario prevede che i medici di medicina generale all’atto della compilazione dei certificati di malattia dei soggetti interessati, appongono chiaramente in diagnosi che se si tratta di quarantena, isolamento fiduciario, sindrome simil-influenzale con sospetto di corona virus, o in alternativa appongono il codice V29.0.
A tal riguardo è necessario distinguere alcune situazioni che potrebbero verificarsi.
Il primo caso è quello relativo ai pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, ossia coloro che hanno in storia clinica l’effettuazione di un tampone nasofaringeo per ricerca di RNA virale risultato positivo.
Questi ultimi, dopo guarigione clinica ovvero 14 giorni di clinica silente devono essere sottoposti a 2 tamponi a distanza di 24 ore: se entrambe negativi si dichiara conclusa la quarantena obbligatoria.
Vi è poi il caso dei pazienti in isolamento domiciliare fiduciario. Questa fattispecie ricomprende i soggetti che presentano sintomatologia simil-influenzale senza evidenza di contatto con un caso. Per questi non è possibile effettuare sistematicamente tampone nasofaringeo per ricerca di RNA virale ed è stato evidenziato all’Istituto Superiore di Sanità l’opportunità di valutare l’allungamento del tempo di osservazione durante il quale rilevare l’assenza/presenza di sintomi, da 14 a 21 o meglio 28 giorni. Ciò al fine di attuare un comportamento prudenziale laddove non vi sia la possibilità di sottoporre tutti i soggetti in isolamento fiduciario all’esecuzione di test per la ricerca di covid-19, e stante l’attuale indicazione di non utilizzo dei test sierologici per indicare un soggetto guarito e non più infettivo.
Vi sono poi i soggetti sintomatici, senza effettuazione del test (stante la numerosità in periodo epidemico) e per i quali è disposto l’isolamento domiciliare.
Conclusa la sorveglianza con sintomatologia assente continuativamente da almeno 14 giorni, il medico di medicina generale richiede all’ASL l’esecuzione di un tampone nasofaringeo per la ricerca di covid-19; con risultato negativo si conclude l’isolamento fiduciario con ripresa dell’attività lavorativa. L’isolamento domiciliare, disposto dal medico di medicina generale prosegue fino a tale comunicazione. Se il risultato è positivo il soggetto viene messo in isolamento domiciliare obbligatorio.
Infine, la Nota precisa che con la ripresa dell’attività lavorativa di una azienda sottoposta a fermo per disposizione nazionale o regionale di contenimento dell’epidemia di COVID-19, salvo che sia disposto diversamente, non può essere richiesta certificazione/autocertificazione di assenza di malattia da parte del datore di lavoro.
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