Lombardia: misurazione temperatura corporea e mascherine fino al 10 settembre sul luogo di lavoro
A cura della redazione
La regione Lombardia ha adottato l’Ordinanza 31/07/2020 n. 590 che dispone, tra l’altro, l’obbligo di utilizzare fino al 10 settembre 2020 le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.
Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
E’ soggetto all’obbligo, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali.
Rimane fino al 10 settembre anche l’obbligo della rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro.
In particolare i datori di lavoro devono rilevare, prima dell’accesso al luogo di lavoro, la temperatura corporea del personale. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.
Inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
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