La regione Lombardia, con l’ordinanza 29/06/2020 n. 573, ha differito al 14 luglio p.v. alcune misure già contemplate dalla precedente Ordinanza n.566/2020, tra le quali l’obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni e di rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro quali misure di prevenzione che assicurano adeguati livelli di sicurezza.

Riguardo a quest’ultima misura, l’Ordinanza ribadisce che i datori di lavoro devono rilevare la temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro.

In ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea. Inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.

L’Ordinanza raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso.

Inoltre è consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività. I soggetti ospitanti assicurano l’applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio. Le imprese in cassa integrazione che hanno sospeso parzialmente la propria attività possono ospitare i tirocinanti, fermo restando il rispetto delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 7763.

Infine si segnala che Discoteche e sale da ballo potranno riprendere le attività a decorrere dal 10 luglio 2020, così come gli sport di contatto, previo l’accertamento della compatibilità delle suddette attività con   l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome.