La Regione Lombardia, con un avviso pubblicato sul proprio sito internet, ha ricordato che le domande di CIGD che prevedono un periodo di cassa in deroga fino al 31 agosto 2020 ma che superano le 13 o le 22 settimane (per la zona rossa) per ciascuna azienda non possono essere autorizzate, in quanto la norma ha inteso assegnare ai datori di lavoro e non ai singoli lavoratori il periodo di sospensione.

A tal proposito le domande inviate sono state classificate in due tipologie.

Quelle che presentano una data di fine CIGD al 31 agosto ma nelle quali è stato richiesto per i lavoratori un periodo di sospensione di durata inferiore alla suddetta data.

Ad esempio: data inizio CIG in domanda: 02/03/2020; data fine CIG in domanda: 31/08/2020 (Tot. Settimane: 27); ma per ciascun lavoratore sono state inserite le seguenti date: data inizio CIG: 02/03/2020 data fine CIG: 22/05/2020 Tot. Settimane: 12.

In questo caso, trattandosi di un’incoerenza formale, la regione Lombardia varierà d’ufficio la sola data di fine CIGD della domanda inserendo, come data di fine cassa, quella prevista per i lavoratori, sempre che le ore richieste non superino il massimale INPS (nell’esempio le ore massime previste per le 12 settimane).

Poi vi sono le domande in cui i periodi di CIGD dei lavoratori sono programmati e differenziati nell’arco del periodo richiesto. Esempio: fino al 31/08/2020 ma superano di fatto le settimane previste dalla normativa (13 o 22).

In questo caso le domande verranno annullate e dovranno essere ripresentate. Il procedimento si concluderà in pochissimi giorni.

Nei prossimi giorni, per facilitare tali operazioni, sarà implementata nel sistema informativo una funzionalità che permette di duplicare la domanda errata e apportare le modifiche necessarie.

Nelle more dell’implementazione è comunque possibile annullare la domanda e ripresentarne una o più, tenendo conto che i soggetti abilitati troveranno già a sistema le anagrafiche dei lavoratori interessati.

Qualora permanesse l’esigenza di programmare i periodi di CIGD ad es. fino al 31/08/2020, è possibile presentare anche più di una domanda per periodi discontinui purché non sovrapponibili e che non superino la durata massima prevista delle 13 o 22 settimane (9 per i lavoratori assunti dal 24/02/2020 al 17/03/2020).

L’avviso ricorda anche che le domande presentate con informazioni e/o documenti errati o incompleti devono essere annullate e ripresentate. Dal 24 aprile è possibile annullare le domande trasmesse erroneamente, accedendo dal menu al proprio 'dossier domande'. Facendo clic sul numero in corrispondenza della colonna 'Istruttoria' vengono visualizzate le domande. Sotto la colonna 'azioni' è visibile l'icona per annullare. Gli utenti non dovranno più trasmettere le richieste di annullamento tramite PEC.