La Lombardia, a seguito della stipula con le parti sociali dell’accordo quadro del 31 marzo 2014 per la concessione degli ammortizzatori in deroga per il secondo trimestre 2014 (che ha prorogato per la seconda volta quello del secondo trimestre 2013) ha fornito le istruzioni operative e la documentazione necessarie per la richiesta della CIGD o della mobilità in deroga.

In particolare la documentazione diffusa dalla Regione Lombardia consiste in: il fac simile di informativa al dipendente sulla richiesta di CIGD, l’addendum alla richiesta di CIGD in conseguenza del sisma del 20/05/2012 e la dichiarazione di rendicontazione della CIGD relativa al 2° trimestre 2014.

La Regione ricorda che non è ammissibile la richiesta di CIG in deroga da parte di datori di lavoro che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa, nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti. 

Inoltre la domanda che viene presentata on line contiene una dichiarazione specifica che attesta la condizione di cui sopra rilasciata in regime di autocertificazione. L’eventuale riscontro di una condizione non corrispondente alla dichiarazione rilasciata, comporta il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIG in deroga o la revoca dell’autorizzazione rilasciata. 

La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che presenta la domanda di CIG in deroga. In particolare, per quanto riguarda l’intervento della CIGO deve essere verificata la sussistenza effettiva dell’esaurimento totale del numero di settimane richiedibili secondo i criteri e il sistema di calcolo disposto dall’INPS.

Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l’accesso a tali ammortizzatori sociali determina, nel caso di possibilità di accedere alla CIGS, la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato e, nel caso di possibilità di accedere alla CIGO la sospensione del trattamento di CIG in deroga. La sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell’inizio di un mese di calendario.