Lombardia: i periodi di tirocinio extracurriculare sono cumulabili fino a 24 mesi nell'arco della vita formativa
A cura della redazione
La Regione Lombardia, con la delibera della giunta regionale 20/03/2012 n. IX/3153 (in BURL 13/2012), facendo seguito alle modifiche disposte dall’art. 11 della L. 148/2011 in materia di tirocini e tenendo conto delle precisazioni fornite dal Ministero del lavoro con la circolare 24/2011, ha fornito le indicazioni operative per l’attivazione dei tirocini formativi curriculari ed extracurriculari nei confronti dei soggetti residenti nella regione stessa.
In relazione alle finalità perseguite, i tirocini sono classificabili come segue:
- tirocini curriculari, finalizzati anche alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, previsti nei piani di studio nell’ambito dell’offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, compresi quelli di formazione regolamentata, nonché del sistema universitario o del sistema di formazione terziario.
- tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale, ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
In ogni caso non devono essere confusi con i tirocini, le esperienze dei periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lettera c), della legge 148/2011, comprensivi dei tirocini di adattamento previsti dall’art. 4, comma 1, lett. g) del DLgs 206/2007.
I tirocini possono essere attivati nei confronti dei cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, purchè regolarmente soggiornanti in Italia. Se lo straniero risiede ancora in un Paese non comunitario, l’attivazione del tirocinio è possibile soltanto con i flussi d’ingresso ai sensi dell’art. 40, c.9, lett. a) DPR 394/1999 e DM 22/03/2006.
I tirocini curriculari sono promossi nei confronti di:
a) studenti che abbiano compiuto i 15 anni di età, iscritti a percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione presso un’istituzione scolastica secondaria superiore o un’istituzione formativa regionale accreditata ai sensi della LR 19/2007;
b) studenti iscritti a percorsi di Diploma Professionale regionale di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) ovvero di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
c) studenti iscritti a corsi universitari (lauree, master, dottorati di ricerca), ovvero a percorsi di alta formazione svolti presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM);
d) studenti iscritti a master realizzati da istituti di alta formazione o scuole di management pubbliche o private, accreditati da Enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale.
Invece i tirocini extracurriculari comprendono:
- i tirocini formativi e di orientamento, rivolti ai soggetti neo-qualificati o neodiplomati del sistema di istruzione e formazione professionale, ai neodiplomati del sistema di Istruzione ed ai neolaureati, e promossi entro dodici mesi dalla data di conseguimento del titolo;
- i tirocini di inserimento o di reinserimento al lavoro, rivolti a: inoccupati; disoccupati; immigrati con regolare permesso di soggiorno; persone con disabilità di cui alla legge 23 marzo 1999 n. 68 (disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali); soggetti svantaggiati di cui all’art. 4, comma 1, della legge 381/1991, compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria; ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Regioni e dalle Province.
- tirocini estivi promossi a favore degli studenti, di età non inferiore a 15 anni, del secondo ciclo del sistema educativo e di livello terziario, realizzati durante la sospensione estiva delle attività didattiche, per un periodo non superiore a tre mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini nello stesso periodo.
Le ultime due tipologie di tirocinio però sono escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 11 della L. 148/2011.
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