Sanilog, con la circolare 7/03/2017 n.2, ricorda che entro e non oltre il 16 aprile p.v. le aziende dovranno versare per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l'apprendista, in forza alla data del 31 marzo 2017, la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 15 maggio 2017 – 31 dicembre 2017, solo per questa scadenza pari ad € 75,00.

A tal proposito vien richiamata la Circolare 1/2017 sull’allineamento della copertura all’anno solare che avverrà proprio in corrispondenza della scadenza sopracitata e prevede il versamento pari ad € 75 per ciascun dipendente di cui €15 a copertura del mese e mezzo di allineamento (15 maggio - 30 giugno 2017), più l’usuale contribuzione di € 60 per la seconda semestralità già allineata che di conseguenza andrà dal 1 luglio al 31 dicembre 2017.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.

Per verificare la correttezza dell’elenco della forza lavoro avente diritto e conoscere l’importo totale del versamento semestrale, l’azienda deve accedere alla propria area riservata del sito www.fondosanilog.it, effettuare eventuali aggiornamenti (nuove assunzioni/cessazioni) e confermare la distinta di contribuzione semestrale.

Sanilog ricorda che il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura assicurativa dei dipendenti dal 15 maggio 2017 e la successiva comunicazione dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria (art. 8 del Regolamento) oltre all'applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale, aumentato di due punti percentuali.

Infine la circolare evidenzia che l’azienda, in caso di mancata adesione o di omissione contributiva ha una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti. Segnaliamo infatti che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione “… tutti i lavoratori non in prova ai quali si applica il presente contratto hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ivi compreso l’apprendistato……. Pertanto l’azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l’omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito”.