È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civ. Sez. Lav., con sentenza n. 68 del 07/01/2009, con la quale afferma che, in caso di licenziamento dichiarato dal giudice illegittimo ai sensi della Legge n. 300 del 1970, art. 18, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore oppure della transazione che pone fine al rapporto. Di conseguenza, il datore deve pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva e fino ad ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro.
La Suprema Corte, infatti, escludendo che la legge consideri finito il rapporto di lavoro dopo l'intimazione del licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice di merito, ritiene che debba escludersi, altresì, che l'efficacia risolutiva, conseguente al contratto di transazione, possa retroagire, per mera volontà delle parti  e ai fini della contribuzione previdenziale, stante l'indisponibilità del rapporto contributivo.