Il Senato, nella seduta del 24 novembre 2016, ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. Il testo era già stato approvato dalla Camera dei Deputati.

Le principali novità riguardano:

  • La soppressione di Equitalia dal 1° luglio 2017 e l’istituzione dell’Agenzia delle entrate-riscossione, ente pubblico   economico   sottoposto   all'indirizzo   e   alla   vigilanza   del   Ministro dell'economia.  Il personale è trasferito al nuovo ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica.
  • La definizione agevolata si tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal
  • 2000 al 2016. Viene stabilito che il pagamento delle somme con modalità agevolate sia in ogni caso dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti interessi a decorrere dal 1° agosto 2017.
  • L’abolizione degli studi di settore in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di primalità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti.
  • l'inclusione tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo di quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.
  • Viene posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d’imposta (articolo 4, comma 6- quater del D.P.R. n. 322del 1998), a decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016.
  • la sospensione dei termini, dal 1° al 31 agosto, per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
  • posticipato dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP e spostato dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP. Tali disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2017.
  • la Soppressione dell'obbligo dell'F24 telematico per i  pagamenti superiori a 1000 euro (articolo11, comma 2, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66)
  • l'introduzione di una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti, che consistono nell'abbattimento al 50 per cento del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi. Si chiarisce che per rientrare in tale agevolazione sono richieste contestualmente le seguenti condizioni: a) mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro; b) svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Ove non siano presenti contestualmente dette condizioni è comunque riconosciuto il diverso trattamento previsto per le indennità di trasferta, le quali concorrono parzialmente alla formazione dell'imponibile IRPEF nei limiti e alle condizioni di legge.