È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, il DL 12.9.2014, n. 132, recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.
Tra i vari interventi, è stato modificato l’articolo 2113 del Codice Civile con l’introduzione, per le cause di lavoro, di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato, che si affiancherà al tentativo di conciliazione presso la DTL (art. 410 c.p.c.) e a quello presso la sede sindacale (art. 411 c.p.c.).
In particolare, la suddetta procedura consiste in un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare, in buona fede e con lealtà, per risolvere, in via amichevole, la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
La convenzione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta e conclusa con l’assistenza di un avvocato. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.