L’INPS, con il messaggio 26/10/2020 n.3920, riguardo alla possibilità riconosciuta alle aziende in procedura concorsuale di ricorrere alla Cassa integrazione, ai sensi dell’art. 43-bis del DL 109/2018 (L. 130/2018), ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa e dell’esonero dal versamento del ticket di licenziamento, per gli anni 2020 e 2021.

Per fruire di detti esoneri, le aziende interessate (imprese fallite o in amministrazione straordinaria, che hanno cessato l’attività e per le quali sussistono concrete possibilità di cessione dei complessi aziendali) devono presentare apposta istanza all’INPS.

Riguardo al TFR, se è stato scelto il versamento ai fondi di previdenza complementare, l’INPS trasferirà il maturato afferente la retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione CIGS al Fondo pensione di destinazione.

Mentre se il TFR è stato versato al Fondo di Tesoreria oppure è rimasto accantonato presso il datore di lavoro, l’INPS provvederà al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata.

Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori oppure il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori fallimentari o i commissari straordinari dovranno presentare istanza al servizio di liquidazione utilizzando il servizio “TFR: pagamento diretto Fondo Tesoreria, pagamento diretto quota maturata in CIGS, dichiarazione del responsabile procedura concorsuale Fondi Garanzia”, disponibile sul portale dell’Istituto (www.inps.it).

L’INPS ribadisce che è possibile effettuare un’unica richiesta di pagamento per tutti i lavoratori dell’azienda. La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla scadenza del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria. L’importo richiesto in pagamento non potrà superare l’importo autorizzato a titolo di TFR, per il 2019 e per il 2020, nel decreto. In caso di richiesta di importi superiori non si potrà dar corso ad alcun pagamento.

Come ricordato sopra l’altra agevolazione consiste nell’esonero dal pagamento del ticket di licenziamento di cui all’art. 2, c.31 della L. 92/2012.

Anche in questo caso, per fruire dell’esonero i curatori fallimentari o i commissari straordinari delle aziende dovranno inoltrare all’INPS apposita istanza di autorizzazione.

La cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori ammessi all’integrazione salariale e alla quale si applichi l’esonero dal versamento del c.d. ticket di licenziamento, dovrà essere esposta nel flusso Uniemens afferente la matricola attivata a seguito della procedura concorsuale con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “1Z”, avente il significato di “Interruzione del rapporto di lavoro di beneficiario di integrazione salariale ex art. 44 del D.L. n. 109/2018 non soggetta al c.d. ticket di licenziamento”.