Dopo l'intervento degli industriali niente prospetto informativo per i datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti
A cura della redazione
Confindustria, sul proprio sito internet, in tema di collocamento mirato per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, ha reso noto che a seguito del proprio intervento, il Ministero del lavoro ha modificato l’indicazione riportata su cliclavoro, ripristinando quanto a suo tempo affermato in una nota direttoriale dello stesso Ministero del 23 gennaio 2017 e confermando l’insussistenza dell’obbligo e delle relative sanzioni.
Più precisamente, spiega Confindustria, nel sito internet cliclavoro e su Il Sole 24 ore del 24 gennaio scorso (pag. 18) è apparsa la notizia che, in conseguenza della modifica normativa che impone loro di avere alle dipendenze un lavoratore con disabilità a decorrere dal 1 gennaio 2018, le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti avrebbero dovuto inviare il prospetto informativo entro il 31 gennaio 2018, anche in assenza di modifiche occupazionali nel corso del 2017. Inadempimento che si ricorda è sanzionato in via amministrativa.
Secondo Confindustria, l’indicazione pubblicata nel sito internet, rilanciata da Il Sole 24 ore, appare in contrasto con la vigente normativa, secondo la quale per il prospetto informativo rileva la situazione al 31 dicembre dell’anno precedente la dichiarazione, sulla quale non incide evidentemente la modifica normativa che decorre dal 1 gennaio del 2018.
A seguito dell’intervento di Confindustria, il Ministero del lavoro ha cambiato il proprio orientamento, eliminando l’avviso pubblicato su cliclavoro e inserendo tra le FAQ quanto segue:
D - Data l’abrogazione dell’articolo 3 comma 2 della legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro privati che occupano dai 15 ai 35 dipendenti devono inviare il prospetto informativo entro il 31 gennaio 2018?
R - Così come chiarito con la nota prot. n. 454 del 23 gennaio 2017 (pur riferita all’insorgenza degli obblighi originariamente prevista a decorrere dal 1° gennaio 2017, poi rinviata di 12 mesi con la conversione del DL n. 244/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19.), la trasmissione del prospetto relativo al 2017 non costituisce un obbligo in assenza di cambiamenti nella situazione occupazionale “tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”, cosicché l’omesso invio non potrà essere sanzionato. A prescindere dall’invio del prospetto, che comunque può essere trasmesso come richiesta di avviamento, si ricorda che sussiste un obbligo di assunzione a partire dal 1° gennaio 2018 per il quale il datore di lavoro ha tempo 60 giorni prima di incorrere in sanzioni, così come precisato nella nota del 28 marzo 2017.
Resta fermo che il prospetto, per espressa previsione di legge (art. 9, L. n. 68/1999), vale come richiesta di avviamento, per cui i datori di lavoro che lo ritengono ben potranno adempiere al nuovo obbligo di legge entro il termine di 60 giorni decorrenti dal 1 gennaio 2018 mediante l’invio del prospetto informativo.
Riproduzione riservata ©