L'interruzione di gravidanza prima del 180° giorno è aborto
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 9042 del 18 aprile 2011, ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione dell’interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza avvenuta in coincidenza del 180° giorno dall’inizio della gestazione.
In particolare, è stato precisato, che in base al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 12 del D.P.R. 1026/1976, l'interruzione della gravidanza che si verifichi a decorrere dal 180° giorno (compreso) dall'inizio della gestazione è da considerare parto, con conseguente riconoscimento - previo accertamento degli altri presupposti e requisiti di legge - del diritto al congedo di maternità ed al correlativo trattamento economico previdenziale.
Al contrario, si considera aborto, con conseguente diritto all'indennità di malattia, l'interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza che si verifichi prima del suddetto 180° giorno, ossia, più precisamente, entro il 179° giorno dall'inizio della gestazione (art. 12, comma 1, del D.P.R. 1026 del 1976).
Si ricorda, da ultimo, che la data di inizio della gestazione, di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale viene individuata conteggiando a ritroso 300 giorni a partire dalla data presunta del parto senza includere nel computo stesso tale ultima data.
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