L'INPS, con la circolare 14/03/2005 n.43, riepiloga le principali disposizioni normative che prevedono variazioni di aliquote contributive per l'anno 2005. In particolare vengono presi in esame l'art. 27, c. 2bis delal legge 30/97 che prevede a decorrere dal mese di gennaio 2005 l'aumento dello 0,50% dell'aliquota IVS per i datori di lavoro che al 1° gennaio 1996 non avevano integralmente trasferito al FPLD la quota del 4,43% provenineti dalle gestione TBC, maternità e CUAF. L'art. 3, c. 1 della legge 146/97 ha invece previsto l'aumento sempre a decorrere dal 1° gennaio 2005 dello 0,20% dell'aliquota contributiva IVS per le aziende del settore pesca Ed infine l'aumento dello 0,50% per le cooperative che hanno optato per il versamento della contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva. L'INPS inoltre ricorda che non essendo state prorogate dalla legge finanziaria 2005 anche per quest'anno (salvo che il Ministero del lavoro preveda diversamente) i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici e le imprese di vigilanza dal mese di gennaio 2005 l'INPS non controllerà più che sul mod. DM10/2 compaiano le contribuzioni dello 0,90% e dello 0,30%.