L'Inps detta le istruzioni previdenziali per la regolarizzazione degli stranieri
A cura della redazione
Con la circolare n. 161 del 25 ottobre 2002 l'Istituto fornisce i codici per la compilazione del DM10/2.
In particolare l'Inps distingue il periodo intercorrente tra il 10/6/2002 e l'inizio del periodo valido per la presentazione (tre mesi precedenti la regolarizzazione) e quello, eventuale, precedente.
Primo periodo - La procedura prevista per la regolarizzazione ha fissato in ? 290,00 la misura del contributo forfettario trimestrale per la regolarizzazione di colf e badanti e ha determinato i criteri di ripartizione dello stesso, destinando ? 268,00 alla copertura delle posizioni contributive dei lavoratori ed ? 22,00 per la copertura delle spese necessarie per far fronte allo svolgimento dei compiti da assegnare per due terzi al Ministero dell'Interno e per un terzo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Parimenti il co. 7 dell'art. 1 del D.L. 195/2002 dispone che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali determina con proprio decreto, in corso di emanazione, le modalità per l'imputazione del contributo forfettario di cui al co. 3, lett. b) (fissato in ? 700,00 per ciascun lavoratore) sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui allo stesso articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato.
Secondo periodo - Per quanto attiene, invece, all'adempimento degli obblighi previdenziali relativi ai periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente al trimestre oggetto di regolarizzazione si attende la definizione con decreto delle modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti, fermo restando che la misura del contributo è quella ordinariamente prevista sulla base delle disposizioni che regolano l'adempimento degli obblighi previdenziali.
Periodo transitorio - Si precisa a tale proposito che nel periodo che intercorre tra la data del 10.9.2002 (entrata in vigore della legge) e la data di conclusione del contratto di soggiorno, con contestuale rilascio del permesso di soggiorno, la contribuzione previdenziale per i lavoratori interessati dalla regolarizzazione è dovuta in base alle regole ordinarie.
Tuttavia, tenendo conto che la sussistenza di questo obbligo viene evidenziata "a posteriori" dalla presentazione della dichiarazione di regolarizzazione, e che quest'ultima può essere inoltrata per espresso disposto normativo fino all'11 novembre 2002, l'INPS ritiene che non sia configurabile in queste ipotesi una fattispecie di ritardato adempimento e quindi non darà luogo all'applicazione delle relative sanzioni.
Si precisa inoltre che l'adempimento di tali obblighi previdenziali, così come il versamento del contributo forfettario, deve essere effettuato a prescindere dall'esito positivo della procedura di regolarizzazione.
Adempimenti - I datori di lavoro che si iscrivono per la prima volta all'INPS, avendo occupato solo lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, devono chiedere alla Sede dell'Istituto territorialmente competente l'apertura di una posizione aziendale in tempo utile per l'assolvimento degli obblighi contributivi entro i termini fissati nei paragrafi successivi.
La domanda (DM68) va corredata dell'apposita documentazione prevista che varia secondo l'attività svolta dal datore di lavoro (certificato di iscrizione alla C.C.I.AA, atto costitutivo, ecc.) nonché di fotocopia della ricevuta o delle ricevute (se si tratta di più lavoratori ) di avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione (accettazione assicurata).
I datori di lavoro già in possesso di una posizione aziendale INPS dovranno utilizzare, per la denuncia dei lavoratori compresi nella dichiarazione di legalizzazione, la posizione contributiva in loro possesso, senza necessità di recarsi presso la Sede INPS. Non è, infatti prevista, l'apertura di una separata posizione per i lavoratori extracomunitari legalizzati.
Ai soli fini dell'attribuzione del particolare codice di autorizzazione di nuova istituzione (0U), le aziende già in possesso di posizione contributiva dovranno comunicare alla sede INPS, con il sistema ritenuto più opportuno, l'avvenuta presentazione di domanda di legalizzazione allegando fotocopia della ricevuta (accettazione assicurata).
Il versamento dei contributi, deve essere effettuato con il mod. F24 entro la data del 16 dicembre.
Tuttavia, atteso il carattere innovativo della materia ed i tempi ristretti per la divulgazione delle presenti istruzioni, la regolarizzazione, riferita al periodo dal 10 settembre al 31 ottobre 2002, potrà essere effettuata, secondo le modalità di seguito illustrate, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare, senza aggravio di somme aggiuntive.
Denunce DM10 - Ai soli fini statistici, i lavoratori oggetto di regolarizzazione dovranno essere riportati ciascun mese in un rigo contrassegnato dal codice "XZ00" preceduto dalla dicitura "LAV. EXTRAC. D.L. 195/02" e seguito soltanto dal numero dei dipendenti e dall'ammontare delle retribuzioni. Si rammenta che per l'individuazione, ai fini statistici, degli altri lavoratori extracomunitari continuerà ad essere utilizzato il previsto codice "X000".
Con la denuncia riferita al mese di novembre, il cui termine di presentazione e di versamento dei contributi scade il 16 dicembre, dovranno essere versati anche i contributi riferiti ai mesi di settembre (dal 10 settembre) e ottobre 2002, senza aggravio di somme aggiuntive.
A tal fine i datori di lavoro seguiranno le seguenti particolari modalità :
- Calcoleranno i contributi previdenziali e assistenziali, complessivamente dovuti per i lavoratori in questione per il periodo dal 10 settembre al 31 ottobre 2002 e li esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "B-C"del mod. DM10/2, facendoli precedere dal codice di nuova istituzione "C100" avente significato di "operai extracom. ctr. Arr."e "C200" avente significato di "impiegati extracom. Ctr. Arr.".
- In corrispondenza di tali codici dovranno essere compilate le caselle " numero dipendenti", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro"; nessun dato sarà riportato nella casella "numero giornate".
Le eventuali somme anticipate da parte del datore di lavoro per conto dell'INPS dal 10.9.2002 saranno riportate nel quadro "D" utilizzando i previsti codici..