L'INPS chiarisce il cumulo pensione e redditi di lavoro
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare 09/12/2008 n.108, ha precisato che le pensioni di anzianità e le pensioni di vecchiaia liquidate interamente con il sistema contributivo a soggetti di età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne nonché quelle liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Per le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009 le rate spettanti dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
La possibilità di cumulo non vale per i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per i lavoratori socialmente utili e per i titolari degli assegni straordinari per il sostegno del reddito.
Per stabilire se l'anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell'applicazione della disciplina sul cumulo, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi.
L'INPS ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa nonché della gestione separata ex lege 335/95.
Infine relativamente al regime di cumulo da applicare alle pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo senza i requisiti previsti dalla Legge 243/2004 (ossia quelle conseguite con decorrenza precedente al 1° gennaio 2008 con i requisiti di età e di anzianità in vigore fino alla predetta data nonché le pensioni conseguite dal 1° gennaio 2008, ma con requisiti meno stringenti rispetto a quelli fissati dalla L. 243/2004), l'INPS si riserva di fornite altre istruzioni.
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