L’inidoneità alla donazione di sangue è retribuita solo se certificata
A cura della redazione

Con la circolare n. 29 del 7 febbraio 2017, l’Inps ha fornito indicazioni per l’erogazione del contributo previsto per garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato in caso di inidoneità alla donazione di sangue.
Si ricorda che il diritto alla retribuzione, a carico Inps, sussiste limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure. Ai fini del diritto alla retribuzione, il lavoratore è tenuto ad inoltrare al datore di lavoro, unitamente alla domanda, un certificato attestante i propri dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati, nonché la mancata donazione, la motivazione, il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.
La circolare riporta le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro privati. Inoltre, si indicano le modalità per la compensazione delle somme corrisposte dai datori di lavoro agricoli agli O.T.I. a titolo di anticipazione, e si danno istruzioni sul pagamento diretto ai datori di lavoro.
Quanto alla contribuzione figurativa, può essere riconosciuta solo nei casi in cui sia dovuto il conguaglio o il pagamento diretto.
Riproduzione riservata ©