La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, rispondendo all’interpello n.10 del 24/10/2013, ha precisato che gli ingegneri, abilitati ai sensi della Legge 818/1984, possono svolgere i corsi per gli addetti all’emergenza e quindi rilasciare i relativi attestati di frequenza. 

La Commissione coglie l’occasione per ricordare che per le aziende individuate nell’allegato X del DLgs 81/2008 (abilitate allo svolgimento di lavori edili e di ingegneria civile) i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono seguire l’attestato di idoneità tecnica di cui alla L. 609/1996.

Infine la Commissione ritiene validi i predetti attestati anche ai fini della formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze.