La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32473 dell’8 novembre 2021, ha deciso una vertenza tra l’Inail e la lavoratrice di un ufficio giudiziario infortunatasi durante una pausa caffè, escludendo l’indennizzabilità dell’evento occorso.

La lavoratrice, che osservava un orario di lavoro continuato dallo 9 alle 15, aveva timbrato il cartellino in uscita per effettuare, insieme a due colleghe, la “pausa caffè” di metà mattina presso un vicino bar. In tale circostanza era caduta mentre percorreva un breve tragitto a piedi procurandosi un trauma al polso destro

Secondo la Corte, la lavoratrice, allontanandosi dall'ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si era volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente. Erano quindi insussistenti i presupposti richiesti per l'indennizzabilità dell'infortunio da parte dell'Inail.